P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n.
1 e 23 legge  11  marzo  1953  n.  87,  dichiara  non  manifestamente
infondata,  e  rilevante  nel  presente  giudizio,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, legge 24  marzo
2001 n. 89 (introdotto dall'art. 55 comma 1° lett. b) D.L. 22  giugno
2012 n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134), per contrasto
con l'art. 117 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  limita  la
misura dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte  che  abbia
subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto)
al  «valore   del   diritto   accertato»   senza   alcuna   ulteriore
specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilita'  di
liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della  parte
che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  ricorrente  e  al  Ministero  della  Giustizia  presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza,  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Reggio Calabria, 7 novembre 2013 
 
                     Il Giudice delegato: Amato