P.Q.M. Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9.2.1948 n. 1 e 23 legge 11.3.1953 n. 87, Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, legge 24.3.2001 n. 89 (introdotto dall'art. 55 co. 1° lett. b) D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con legge 7.8.2012 n. 134), per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato" senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilita' di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di' legittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza, al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Calabria, 11 novembre 2013 Il Giudice: Stilo