P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 09.02.1948 n. 1  e
23 legge 11.3.1953 n. 87; 
    Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante  nel  presente
giudizio,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
2-bis, comma 3, legge 24 marzo 2001 n. 89 (introdotto  dall'art.  55,
comma 1°, lett. b) D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con legge  7
agosto 2012 n. 134), per contrasto con l'art. 117 della Costituzione,
nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo  (liquidabile  in
favore  della  parte  che  abbia  subito  un  danno  per  la   durata
irragionevole  del  processo  presupposto)  al  "valore  del  diritto
accertato"  senza   alcuna   ulteriore   specificazione   o   limite,
comportando in tal  modo  l'impossibilita'  di  liquidare  in  alcuna
misura un'equa riparazione in favore della parte  che,  nel  processo
presupposto, sia risultata interamente soccombente; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  ricorrente  e  al  Ministero  della  Giustizia  presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza,  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Reggio Calabria, 21 novembre 2013 
 
                          Il Giudice: Stilo