P. Q. M. Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 del codice penale, sospende il processo sopra indicato a carico di V.M., e il termine di prescrizione del delitto contestato. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, 18 dicembre 2013 Il giudice: Nobili