P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159  del  codice
penale, sospende il processo sopra indicato a carico di  V.M.,  e  il
termine di prescrizione del delitto contestato. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  e,
per l'effetto. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
      Milano, 18 dicembre 2013 
 
                         Il giudice: Nobili