P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9.2.1948 n. 1 e 23
legge 11.3.1953 n.  87,  dichiara  non  manifestamente  infondata,  e
rilevante  nel  presente  giudizio,  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art.  2-bis,  comma  3,  legge  24.3.2001  n.  89
(introdotto dall'art. 55 co.  1°  lett.  b)  D.L.  22.6.2012  n.  83,
convertito con legge 7.8.2012 n. 134), per contrasto con  l'art.  117
della  Costituzione,  nella   parte   in   cui   limita   la   misura
dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che  abbia  subito
un danno per la durata irragionevole  del  processo  presupposto)  al
"valore del diritto accertato" senza alcuna ulteriore  specificazione
o limite, comportando in tal modo l'impossibilita'  di  liquidare  in
alcuna misura un'equa riparazione in  favore  della  parte  che,  nel
processo presupposto, sia risultata interamente soccombente; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  ricorrente  e  al  Ministero  della  giustizia  presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza,  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Reggio Calabria, 15 gennaio 2014 
 
                         Il Giudice: Mangano