P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Calabria  Sezione
Staccata di Reggio Calabria 
    Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,  comma  1,
lettera  q-quater  nella  parte  relativa   alla   previsione   della
competenza  funzionale  inderogabile  del  TAR  Lazio  anche  per   i
provvedimenti «emessi dall'Autorita' di polizia relativi al  rilascio
di autorizzazioni in  materia  di  giochi  pubblici  con  vincita  in
denaro» e dell'art. 14 c.p.a., per violazione degli articoli  3,  25,
125, 24, 111 e 77 Cost., nonche' degli articoli 13,  nella  parte  in
cui qualifica inderogabile la competenza territoriale, 14,  15  e  16
c.p.a., per violazione dell'art. 76 Cost.; 
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio,  rinviando  la
trattazione della domanda cautelare alla prima  camera  di  consiglio
successiva  alla  restituzione  degli  atti  da  parte  della   Corte
costituzionale; 
    Ordina che la' presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati; 
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Reggio Calabria nella  camera  di  consiglio  del
giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 
 
                      Presidente: Ettore Leotta 
 
 
             Consigliere, Estensore: Caterina Criscenti 
 
 
               Consigliere: Salvatore Gatto Costantino