P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater nella parte relativa alla previsione della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio anche per i provvedimenti «emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro» e dell'art. 14 c.p.a., per violazione degli articoli 3, 25, 125, 24, 111 e 77 Cost., nonche' degli articoli 13, nella parte in cui qualifica inderogabile la competenza territoriale, 14, 15 e 16 c.p.a., per violazione dell'art. 76 Cost.; Dispone la sospensione del presente giudizio, rinviando la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale; Ordina che la' presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Presidente: Ettore Leotta Consigliere, Estensore: Caterina Criscenti Consigliere: Salvatore Gatto Costantino