IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il giudice, dott.ssa Letizia Benigno, Letti gli atti del proc. pen. n. 1402/2011 RGIP in cui A. A. risponde del reato di cui agli artt. 110, 73 d.P.R. 309/90 comma 1, lett. a) perche, senza autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi del predetto decreto «illecitamente coltivavano una piantagione di canapa indiana composta da n. 359 piante di cui 254 appena estirpate per un peso complessivo di kg. 280 e n. 105 piante semisecche per un peso complessivo di kg. 20; Letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato A. A., nel presente procedimento, con la quale: si esprime un primo dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 272 del 2007, sotto il profilo della mancanza, nell'ipotesi in esame, del caso straordinario di necessita' e di urgenza che legittimi la decretazione di urgenza nel suo assetto originario. Si osserva che nella specie difetto di questo requisito sarebbe «evidente» e non potrebbe ritenersi sanato dalla approvazione della legge di conversione perche' tale mancanza, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio del procedimento della relativa legge (sentenze nn. 29 del 1995, 341 del 2003, 171 del 2007); si rileva inoltre che la mancanza del requisito emerge anche dalla circostanza che il decreto-legge n. 272 del 2005 non e' dotato della necessaria caratteristica della omogeneita', ne' sotto il profilo dell'oggetto (omogeneita' oggettiva-materiale) ne' sotto quello delle finalita' (omogeneita' funzionale finalistica); come risulta dalla sua stessa rubrica ad una pletora di materie disinte ed «al perseguimento di almeno due distinte finalita' (garantire i finanziamenti ed il sicuro svolgimento delle olimpiadi invernali e favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi, finalita' quest'ultima che peraltro mancava palesemente del requisito dell'urgenza dato che le olimpiadi invernali dovevano svolgersi dopo poco piu' di un mese), si rileva anche che il caso straordinario di necessita' e di urgenza deve essere uno e singolo per ogni decreto-legge e che l'omogeneita' teleologica non puo' essere spezzata, come invece avviene con evidenza fin dalla rubrica del decreto-legge n. 272 del 2005; si prospetta un secondo dubbio di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 4-bis del decreto-legge n. 272 del 2005, nella parte in cui reca modifiche all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990. Ricorda che il disegno di legge di conversione fu presentato al Senato arricchito da un maxiemendamento di spropositata ampiezza, il cui oggetto non coincideva, nemmeno alla lontana, con quello del decreto-legge, ne stravolgeva il contenuto e ne faceva venire meno la gia' dubbia omogeneita' e coerenza interna con l'introduzione di ben 23 articoli dedicati alla materia degli stupefacenti e comportanti una complessa revisione del d.P.R. 309 del 1990. Gli articoli da 4-bis a 4-vicies ter condensano il contenuto del disegno di legge S-2953 da tempo rimasto arenato al Senato, dopo un lungo e molto ricco percorso legislativo. Cio' evidenzia in modo inconfutabile che si tratta di normativa carente del requisito dell'urgenza e della, necessita', del resto mai nemmeno invocato in sede di conversione. Secondo il ricorrente, la natura di «normativa a regime, del tutto slegata da contingenze-particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge», che non fa riferimento a «situazioni gia' esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri» (cfr. sent. n. 22 del 2012) e' dimostrata anche dal rinvio contenuto nell'art. 4-bis ad un decreto del Ministro per la salute, da emanarsi di concerto con il Ministro della Giustizia sentita la Presidenza del Consiglio, per la determinazione della soglia quantitativa di sostanza stupefacente oltre la quale la detenzione puo' essere punita, sicche' per l'integrale effettiva operativita' della normativa d'urgenza si deve addirittura attendere l'emanazione di un decreto ministeriale. La difesa pertanto ribadisce i dubbi di incostituzionalita' per l'evidente insussistenza del caso di necessita' e di urgenza e per l'arbitraria disomogeneita' delle disposizioni introdotte rispetto al contenuto del decreto-legge, osserva che, d'altra parte, se l'art. 4-bis non fosse del tutto estraneo rispetto al contenuto del decreto-legge, sarebbe evidente la sua incostituzionalita' per l'impossibilita' di giustificarlo sotto il profilo della urgenza e necessita' si prospetta un terzo dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo della rispondenza agli obblighi di natura comunitaria. In particolare, osserva che il detto art. 4-bis, nella parte in cui ha eliminato la dualita' di fattispecie incriminatrici a seconda della diversa nocivita' delle sostanze stupefacenti, si pone in aperta dissonanza rispetto agli obiettivi enunciati nel "considerato 5" e nell'art. 4 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio dell'UE, il che determina indirettainente la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.; Ritenuto che la eccezione di incostituzionalita' sollevata sia rilevante atteso che nel presente giudizio l'imputato formulava istanza di patteggiamento cui non seguiva assenso del PM, per dedotta inconguita' della pena, se calcolata secondo la pena novella apportata dalla legge Fini-Giovanardi all'art. 73 d.P.R. n. 309/90; Letta la ordinanza emessa dalla terza sezione della Corte di Cassazione in data 11 giugno 2013 (sentenza 11 giugno 2013 n. 25554) con la quale anche la giurisprudenza di legittimita' prende positiva posizione sul tema della ipotizzata incostituzionalita' della che ha profondamente modificato il regime sanzionatorio e le norme penali in materia di stupefacenti; Rilevato che i dubbi di legittimita' sollevati dal Collegio possano sinteticamente ricondursi: 1. alla dedotta assenza dei requisiti di straordinaria necessita' ed urgenza (previsti dal comma 2 dell'art. 77 Cost.) dell'art. 4-bis nel suo assetto originario, oltre che alla carenza dell'ulteriore carattere dell'omogeneita' (sia oggettiva-materiale, che funzionale-finalistica) atteso, per converso, l'evidente eterogeneita' ed autonomia delle materie inserite in tale decreto-legge; 2. alla dedotta assenza dei requisiti di straordinaria necessita' ed urgenza (previsti dal comma 2 dell'art. 77 Cost.) dell'art. 4-bis, ove esso apporta modifiche all'art. 73 3. al dedotto inadempimento del legislatore italiano a rispettare gli obblighi normativi di natura comunitaria (governati dall'art. 117 comma 1 Cost.); che nella fattispecie sono individuabili in alcune specifiche determinazioni contenute nella decisione 757/GAI/2004; Condiviso il giudizio di «profonda distonia di contenuto, di finalita' e di ratio tra il decreto-legge n. 272 del 2005 in generale, e anche fra le disposizioni dell'art. 4 in particolare, e le nuove norme introdotte in sede di conversione con le quali e' stata sostanzialmente posta una nuova disciplina a regime sulle sostanze stupefacenti..»; Condiviso il giudizio di «totale estraneita' delle nuove norme rispetto all'oggetto ed alle finalita' del decreto-legge», situazione che venne ad evidenziarsi anche in sede parlamentare (V. pg. 16 ordinanza) e che puo' essere desunta agevolmente per implicito, ad avviso della S.C. dalla nuova titolazione della ....., la quale ha aggiunto all'originale indicazione anche le inedite parole «e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309»; Rilevato che nella ordinanza citata si ipotizza il cd. «abuso della prassi» nella scelta (opinabile) del Governo di introdurre «un maxi-emendamento innovativo rispetto al contenuto originario del decreto legge, al fine di sostituire parzialmente od interamente il testo e sul quale sara' poi posta la questione di' fiducia; Condiviso inoltre il profilo afferente la rilevabile assenza del presupposto della necessita' ed urgenza, in riferimento all'art. 77 Cost. previsto dal comma 2 dell'art. 77 Cost. atteso che e' principio incontroverso che il decreto-legge deve sempre subire uno scrutinio di legittimita', non apparendo possibile ed ammissibile l'affermazione secondo la quale la legge di conversione sia idonea, a sanare in qualche modo i vizi del decreto stesso; Ritenuto che la questione rilevante nel presente giudizio e da sottoporre alla Corte costituzionale deve essere circoscritta all'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui, nel sostituire il precedente testo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 309 del 1990, ha abolito la distinzione tra c.d. droghe leggere e droghe pesanti ed ha conseguentemente innalzato in misura notevole le pene edittali relativamente alle condotte aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti c.d. leggere; Ritenuto che quanto alla non manifesta infondatezza, va preliminarmente ricordato che nel caso in cui le parti prospettino una questione di legittimita' costituzionale, il giudice non deve stabilire se essa sia fondata o infondata, compito questo di esclusiva competenza della Corte costituzionale, bensi' unicamente se sia o non sia manifestamente infondata. «Il giudice deve quindi limitarsi ad una valutazione sommaria, per rilevare che esista, a prima vista, un dubbio plausibile di costituzionalita' ed a svolgere un controllo finalizzato ad escludere le questioni prive di serieta' e di ponderazione, sollevate solo a fini dilatori»; Ritenuto che l'indicata questione di legittimita' costituzionale, incidendo sul trattamento sanzionatorio (e quindi sulla decisione del relativo motivo di ricorso) appare rilevante in questo giudizio nei limiti dianzi specificati, ossia in relazione: a) all'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui modifica l'art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 (nel caso di specie: hashish) a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 5.164 ad Euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da Euro 26.000 a Euro 260.000; b) 4-Vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6, del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle; Ritenuto che la questione e' poi non manifestamente infondata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., in via principale, sotto il profilo della estraneita' delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalita' ed alla ratio dell'originale contenuto del decreto-legge, e, in via subordinata, qualora le nuove norme siano ritenute non del tutto estranee al contenuto e alla finalita' della decretazione d'urgenza, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' e urgenza; Ritenuto che il giudizio debba essere sospeso sino all'esito del giudizio incidentale di' legittimita' costituzionale;