P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) a) dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa proposta con il ricorso n. 445/2012 R.G. e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993 come sostituito dall'art. 1, comma 129, della L.R. Campania 4 del 15-3-2011, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con: l' art. 117, comma 3, della Costituzione e artt. 3 e 10 del DPR 6 giugno 2001, n. 380; l' art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e artt. 142, 149, 167 del decreto legislativo n. 42 del 24-2-2004, nonche' artt. 11 e 13 della legge n. 394 del 6-12-1991; b) sospende il giudizio in corso; c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del Tribunale Amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale della Campania e che sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Campania; d) dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte Costituzionale. Cosi' deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati Amedeo Urbano, Presidente Francesco Mele, Consigliere, Estensore Paolo Severini, Consigliere