P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Campania  sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima) 
        a)  dichiara  rilevanti  per  la  decisione  dell'impugnativa
proposta con  il  ricorso  n.  445/2012  R.G.  e  non  manifestamente
infondate le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'articolo
2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del  26-3-1993  come
sostituito  dall'art.  1,  comma  129,  della  L.R.  Campania  4  del
15-3-2011, nei termini e per le ragioni esposti in  motivazione,  per
contrasto con: l' art. 117, comma 3, della Costituzione e artt.  3  e
10 del DPR 6 giugno 2001, n. 380; l' art.  117,  comma  2,  lett.  s)
della Costituzione e artt. 142, 149, 167 del decreto  legislativo  n.
42 del 24-2-2004, nonche' artt. 11  e  13  della  legge  n.  394  del
6-12-1991; 
        b) sospende il giudizio in corso; 
        c) ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura
della segreteria del Tribunale Amministrativo, a tutte  le  parti  in
causa ed al Presidente della Giunta Regionale della  Campania  e  che
sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Campania; 
        d) dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della
stessa Segreteria, alla Corte Costituzionale. 
    Cosi' deciso in Salerno nella camera di consiglio  del  giorno  5
dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati 
 
                      Amedeo Urbano, Presidente 
 
 
               Francesco Mele, Consigliere, Estensore 
 
 
                     Paolo Severini, Consigliere