P. Q. M. Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 23 e segg. della legge n. 87/1953; Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10 del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010, nella parte in cui, nel caso di contratti di trasporto non stipulati per iscritto, o ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 286/2008, stabilisce che l'azione del vettore si prescrive in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, nonche' nella parte in cui, nel caso di contratti di trasporto non stipulati per iscritto, o ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 286/2008, prevede un meccanismo di determinazione autoritativa del corrispettivo spettante al vettore, per violazione dell'art. 3 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Trento, 24 luglio 2013 Il Giudice: Attanasio