P. Q. M. 
 
    Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 23  e  segg.  della  legge  n.
87/1953; 
    Dichiara  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 bis,  commi  1,
2, 6, 7, 8 e 10  del  d.l.  n.  112/2008,  convertito  con  legge  n.
133/2008, nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010, nella parte in
cui, nel caso di contratti di trasporto non stipulati per iscritto, o
ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo  n.
286/2008, stabilisce che l'azione del vettore si prescrive in  cinque
anni dal giorno del completamento  della  prestazione  di  trasporto,
nonche' nella parte in cui, nel caso di contratti  di  trasporto  non
stipulati per iscritto, o ad essi equiparati, ai sensi  dell'art.  6,
del  decreto  legislativo  n.  286/2008,  prevede  un  meccanismo  di
determinazione autoritativa del corrispettivo spettante  al  vettore,
per violazione dell'art. 3 Cost.; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione del presente giudizio; 
    Manda alla Cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per  la  sua
comunicazione  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  ed  al
Presidente della Camera dei Deputati. 
        Trento, 24 luglio 2013 
 
                        Il Giudice: Attanasio