P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e ss. Cost., 1 l. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23,
II co. e ss. l. 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra  pronuncia
in rito, nel merito e sulle spese, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 3 L.R. Marche 6  agosto
1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e  dell'editoria
locale) nella parte in cui prevede che  «Il  personale  regionale  di
ruolo iscritto all'ordine  dei  giornalisti  e  che  svolge  mansioni
giornalistiche negli Uffici stampa della Regione puo' optare  per  il
trattamento economico previsto dal  contratto  collettivo  di  lavoro
giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro  e'  trasformato  in
rapporto a tempo indeterminato non di  ruolo»,  in  riferimento  agli
artt. 3 e 117 della Costituzione, artt. 1, comma 3, e 45 del  decreto
legislativo n. 165/2001 ed artt. 9  comma  5  e  10  della  legge  n.
150/2000,  rimettendola  alla  Corte  costituzionale   per   la   sua
decisione; 
    sospende il presente  giudizio  in  attesa  della  decisione  del
Giudice delle Leggi sulla questione prospettata; 
    dispone che, a cura cancelleria, gli  atti  siano  immediatamente
trasmessi alla Corte costituzionale e siano eseguite  notifica  della
presente ordinanza alle parti in  causa  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento. 
      Ancona, 31 ottobre 2013 
 
                 Il Giudice: dott.ssa Arianna Sbano