P.Q.M. Visti gli artt. 134 e ss. Cost., 1 l. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, II co. e ss. l. 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 3 L.R. Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) nella parte in cui prevede che «Il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli Uffici stampa della Regione puo' optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro e' trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo», in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, artt. 1, comma 3, e 45 del decreto legislativo n. 165/2001 ed artt. 9 comma 5 e 10 della legge n. 150/2000, rimettendola alla Corte costituzionale per la sua decisione; sospende il presente giudizio in attesa della decisione del Giudice delle Leggi sulla questione prospettata; dispone che, a cura cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e siano eseguite notifica della presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, 31 ottobre 2013 Il Giudice: dott.ssa Arianna Sbano