P.Q.M. 
 
    La Commissione, visto la L.  11  marzo  1953,  n.  87,  art.  23,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
agli  artt.  2,  3  e  53  Cost.,  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 423, della Legge 23 dicembre  2005,
n. 266, e dell'art. 1, comma 1093, della Legge 27 dicembre  2006,  n.
296, nelle parti in cui  non  stabiliscono  alcun  limite  di  natura
qualitativa e/o quantitativa  oltre  il  quale  la  produzione  e  la
cessione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  agroforestali
effettuate dagli imprenditori  agricoli  cessa  di  essere  attivita'
connessa a quella agricola e diviene attivita' industriale che genera
reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina alla Cancelleria che la presente ordinanza sia  notificata
alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei Deputati; 
    Dispone la sospensione del presente procedimento. 
 
    Cosi' deciso in Agrigento, nella camera di consiglio, il 7 luglio
2014. 
 
            Il Presidente: dott. Romeo Ermenegildo Palma 
 
 
  Il Giudice relatore estensore: dott. Francesco Antonino Cancilla