P.Q.M. La Commissione, visto la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 1, comma 1093, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attivita' connessa a quella agricola e diviene attivita' industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla Cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati; Dispone la sospensione del presente procedimento. Cosi' deciso in Agrigento, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2014. Il Presidente: dott. Romeo Ermenegildo Palma Il Giudice relatore estensore: dott. Francesco Antonino Cancilla