Ricorso della Provincia Autonoma di  Bolzano  (codice  fiscale  e
partita I.V.A. n. 00390090215),  in  persona  del  suo  Presidente  e
legale  rappresentante   pro   tempore,   dott.   Arno   Kompatscher,
rappresentata e difesa, tanto congiuntamente  quanto  disgiuntamente,
in virtu' di procura speciale Rep. n.  24023  del  10  ottobre  2014,
rogata dal Segretario Generale della Giunta  provinciale  dott.  Eros
Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta  provinciale
di autorizzazione a stare in giudizio n. 1157 del 30 settembre  2014,
dagli avv.ti Renate von Guggenberg codice fiscale VNGRNT57L45A952K  -
Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (codice fiscale
BKRSPH65E10B160H   -   Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it),   Cristina
Bernardi       (codice       fiscale        BRNCST64M47D548L        -
Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli  (codice  fiscale
FDNLRA65H69A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di
Bolzano,      con      indirizzo      di      posta       elettronica
avvocatura@provincia.bz.it  ed   indirizzo   di   posta   elettronica
certificata   anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it   e    n.    fax
0471/412099,   e   dall'avv.   Michele    Costa    (codice    fiscale
CSTMHL38C30H501R),  del  Foro  di  Roma,  con  indirizzo   di   posta
elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo
in Roma, via Bassano del  Grappa  n.  24,  elettivamente  domiciliata
(indirizzo       di       posta       elettronica        certificata:
michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467); 
 
                               Contro 
 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona   del
Presidente del Consiglio in carica; 
    Per   la   dichiarazione   di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,
della legge 11 agosto 2014, n. 114. 
    Nel Supplemento ordinario n. 70/L della Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 190 del 18 agosto 2014 e' stata pubblicata la legge  11
agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014,
n.  90,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione   e   la
trasparenza  amministrativa   e   per   l'efficienza   degli   uffici
giudiziari». 
    Nell'ambito delle nuove  disposizioni  introdotte  per  garantire
l'effettivita' del processo telematico, l'articolo 53 e' destinato ad
assicurare la copertura  finanziaria  degli  oneri  conseguenti,  che
costituiscono  le  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  delle
medesime contenute nel Capo II, rubricato «Disposizioni per garantire
l'effettivita' del  processo  telematico»,  del  Titolo  IV  di  tale
decreto-legge. 
    In particolare, con la disposizione si intende coprire  la  spesa
derivante dall'applicazione delle nuove  regole  sulle  notificazioni
(articolo 46, comma 1,  lettera  d)  nonche'  sui  diritti  di  copia
(articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), attraverso l'aumento  del
contributo  unificato  di  cui  all'articolo  13  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che garantisce le
necessarie maggiori entrate (comma 1). 
    La norma quantifica,  rispettivamente,  per  l'anno  2014  e,  in
seguito, a decorrere dall'anno 2015, l'entita' della  relativa  spesa
nella misura valutata in legge, fatti salvi  i  successivi  eventuali
adeguamenti   degli   importi   discrezionalmente    stabiliti    dal
legislatore, demandati dalla stessa  legge  ai  Ministeri  competenti
(commi 2, 3 e 4). 
    Se la disposizione in esame, recante una riserva all'erario  («1.
Alla copertura delle minori entrate derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni del presente capo, ...,  si  provvede  con  le  maggiori
entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato ...».),  deve
intendersi riferita anche alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  si  deve  concludere  che  essa  e'  lesiva  dell'autonomia
statutaria delle medesime. 
    Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano  solleva
questione   di   legittimita'   costituzionale   della    sopracitata
disposizione statale, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia  per
il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), con particolare riferimento  agli
articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; degli articoli 103, 104
e 107 dello stesso Statuto; degli articoli 8, 9  e  16  del  medesimo
Statuto; delle  relative  norme  di  attuazione  di  cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, con particolare  riferimento  agli
articoli 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19; degli articoli 117, 118, 119
e 120 della Costituzione, in combinato  disposto  con  l'articolo  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; degli articoli 81 e
136 della Costituzione; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge
23 dicembre 2009, n. 191; e dei principi di leale collaborazione e di
ragionevolezza. 
    In forza del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la Provincia autonoma di Bolzano
gode di una particolare autonomia di carattere finanziario. 
    Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto  Adige
e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il
Governo la modificazione del Titolo VI dello  Statuto  di  autonomia,
recante appunto le disposizioni di carattere finanziario, secondo  la
procedura  rinforzata  prevista  dall'articolo  104   dello   Statuto
medesimo. 
    La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2,
commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato, anche in  attuazione  del  processo  di  riforma  in  senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009,  n.  42  (Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo  119  della  Costituzione).  Il   comma   106   ricorda
espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125  sono
approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104  dello
Statuto speciale, per  cui  vanno  rispettati  i  predetti  parametri
statutari e le relative norme interposte. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare il concorso della regione e delle province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dalla normativa statale. 
    L'articolo 79 definisce i termini e  le  modalita'  del  concorso
delle  Province  autonome  al  conseguimento   degli   obiettivi   di
perequazione  e  di  solidarieta',  nonche'  all'assolvimento   degli
obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento
della finanza  pubblica  stabilite  dalla  normativa  statale.  Fermi
restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica,  il  comma  3
stabilisce che la Provincia concordi con il Ministero dell'economia e
delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, e
attribuisce alle Province  la  funzione  di  stabilire  gli  obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri  enti  ed
organismi strumentali,  nonche'  agli  altri  enti  ed  organismi  ad
ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via  ordinaria.
In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si  applicano  le
misure adottate per le regioni e per  gli  altri  enti  del  restante
territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le  disposizioni
statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e  di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla
Provincia  e  sono  in  ogni  caso  sostituite  da  quanto   previsto
dall'articolo 79. 
    In particolare, l'articolo  75  dello  Statuto  attribuisce  alle
Province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie  dello
Stato indicate dallo Statuto  e  percette  nei  rispettivi  territori
(imposte di registro e di bollo, tasse  di  concessione  governativa,
imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa
sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi
liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed,
in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie  erariali,
dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle
sopra elencate. 
    Inoltre,  l'articolo  75-bis   dello   Statuto   stabilisce   che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla  regione
ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti  all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in  attuazione  di  disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal  territorio
della regione e delle rispettive province. 
    L'articolo 80 dello Statuto attribuisce alle Province autonome di
Trento e di Bolzano la potesta' legislativa primaria  in  materia  di
finanza locale. 
    L'articolo 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre  che,  allo
scopo di adeguare le  finanze  dei  comuni  al  raggiungimento  delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le
Province  autonome  corrispondono  ai  comuni  stessi  idonei   mezzi
finanziari da concordare tra il Presidente della  relativa  Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    L'articolo  82  dello  Statuto  prevede  che  le   attivita'   di
accertamento dei tributi nel territorio delle  Province  sono  svolte
sulla base di indirizzi e obiettivi  strategici  definiti  attraverso
intese tra ciascuna Provincia e il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. 
    Infine, l'articolo 83 dello Statuto prevede che  la  Regione,  le
Province ed i  Comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio
finanziario e che la  Regione  e  le  Province  adeguano  la  propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione
dei bilanci pubblici. 
    Ora,  con  la  sentenza  n.  73/2005  codesta  Ecc.ma  Corte   ha
pacificamente riconosciuto che il contributo unificato per  le  spese
degli atti giudiziari ha natura di «entrata tributaria erariale» («Il
contributo [unificato] ha, pertanto,  le  caratteristiche  essenziali
del  tributo  e  cioe'  la  doverosita'  della   prestazione   e   il
collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale e' quella per  il
servizio  giudiziario  (...),  con  riferimento  ad  un   presupposto
economicamente rilevante.»), per  cui  lo  stesso  costituisce  anche
un'entrata di spettanza provinciale -  nella  misura  definita  dallo
Statuto speciale di autonomia  -  anche  in  quanto  tale  contributo
sostituisce tributi espressamente devoluti alle Province autonome  di
Trento e di Bolzano. 
    Infatti, come detto, alla Provincia autonoma  di  Bolzano  spetta
per Statuto la devoluzione nella proporzione indicata  nello  Statuto
stesso, di tutte le entrate  tributarie  erariali  comunque  riscosse
nell'ambito del rispettivo territorio, non spettanti alla  Regione  o
ad altri enti pubblici, ulteriori  rispetto  a  quelle  espressamente
elencate nello Statuto medesimo (articolo 75, comma  1,  lettera  g),
St.), mentre l'articolo 79 dello Statuto definisce in modo  esplicito
i termini  e  le  modalita'  di  partecipazione  della  Provincia  al
conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'Ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dal legislatore statale. 
    A riguardo, con il decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  268,
recante norme di attuazione allo Statuto di autonomia in  materia  di
finanza regionale e provinciale, agli articoli 9, 10 e  10-bis,  sono
state individuate  le  ipotesi  di  riserva  del  gettito  in  favore
dell'Erario. 
    In merito codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 182/2010  ebbe
a stabilire che la riserva al bilancio statale di gettito  di  natura
tributaria e' legittima  se  soddisfa  le  condizioni  tassativamente
individuate dall'articolo 9 di tale decreto legislativo. 
    In particolare, tale articolo richiede, per la legittimita' della
riserva statale, che: 
    a) la riserva sia giustificata da «finalita' diverse da quelle di
cui  al  comma  6  dell'articolo  10  e  al  comma  1,  lettera   b),
dell'articolo 10-bis dello stesso  decreto  legislativo  n.  268  del
1992, e cioe' da finalita' diverse tanto  dal  «raggiungimento  degli
obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma  6)
quanto dalla  copertura  di  «spese  derivanti  dall'esercizio  delle
funzioni statali  delegate  alla  regione»  (art.  10-bis,  comma  1,
lettera b); 
    b) il gettito sia destinato per legge «alla copertura,  ai  sensi
dell'art.  81  della  Costituzione,  di  nuove  specifiche  spese  di
carattere  non  continuativo  che  non  rientrano  nelle  materie  di
competenza della  regione  o  delle  province,  ivi  comprese  quelle
relative a calamita' naturali»; 
    c)   il   gettito   sia   «temporalmente   delimitato,    nonche'
contabilizzato  distintamente   nel   bilancio   statale   e   quindi
quantificabile». 
    Anche successivamente codesta Ecc.ma Corte ha confermato  il  suo
orientamento, stabilendo con riguardo all'addizionale erariale  della
tassa  automobilistica,  che  il  relativo   gettito   percetto   nel
territorio della  Provincia  autonoma,  non  puo'  essere  attribuito
integralmente allo Stato, perche' non e' delimitato temporalmente,  e
pertanto, spetta alla Provincia nella  misura  dei  nove  decimi,  ai
sensi dell'art. 75, comma 1,  alinea  e  lettera  g),  dello  Statuto
(sentenza n. 142/2012). 
    In particolare, con la sentenza n. 145/2014 codesta Ecc.ma  Corte
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di  norme  statali  che
riservavano all'erario entrate tributarie devolute per Statuto ad una
Regione ad autonomia differenziata, in difetto  del  requisito  della
specifica destinazione, mentre  per  la  parte  che  introduceva  una
riserva all'erario rispettosa del  requisito  della  temporaneita'  e
della specifica destinazione  ha  confermato  la  legittimita'  della
riserva. 
    Ora, con tutta evidenza le previsioni  di  cui  all'articolo  53,
comma 1, d.l. n. 90/2014 non rispondono ai criteri di cui alla citata
norma di attuazione. 
    Infatti, tale norma per  la  parte  in  cui  dispone  la  riserva
all'erario «a decorrere dall'anno 2015» non contiene  una  disciplina
limitata nel tempo e non consente con una  contabilita'  separata  di
quantificare   precisamente   l'entita'   della   predetta    riserva
all'erario; per la parte in cui determina la riserva per l'anno 2014,
il  requisito   della   temporaneita'   e   quello   della   separata
contabilizzazione della riserva possono apparire soddisfatti solo  in
apparenza, ma in realta' comportano la non provvisorieta'  e  la  non
straordinarieta' della misura prevista e disciplinata che, quindi, si
configura come una misura strutturale. 
    Quindi, le spese coperte dalla predetta riserva  all'erario  sono
comunque di carattere continuativo e per questa ragione  sussiste  la
violazione del requisito della norma  di  attuazione  statutaria  che
prescrive che il  gettito  delle  eventuali  riserve  all'erario  sia
destinato alla copertura, ex articolo 81 Cost., «di nuove  specifiche
spese di carattere non continuativo che non rientrano  nelle  materie
di competenza della regione o delle  province,  ivi  comprese  quelle
relative a calamita' naturali». 
    Inoltre, le  previsioni  contenute  nel  d.l.  90/2014  non  sono
riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la riserva all'erario
del  maggior  gettito  di  tributi  erariali  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 268/1992 anche perche' lo stesso non e' destinato alle
esigenze di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica.
Inoltre, le minori entrate da un lato non  corrispondono  a  «spese»,
dall'altro corrispondono comunque ad oneri di carattere continuativo. 
    Ne consegue che il  censurato  articolo  53,  comma  1,  d.l.  n.
90/2014 viola in  modo  palese  la  piu'  volte  citata  disposizione
statutaria di cui all'articolo 75, in quanto riserva  allo  Stato  la
totalita' del maggior gettito realizzato in applicazione delle misure
previste dal medesimo  comma  1,  con  conseguente  violazione  anche
dell'articolo 136 della Costituzione. 
    La norma non risulta nemmeno rispettosa dei meccanismi paritetici
delineati dagli articoli 10 e 10-bis del predetto decreto legislativo
n. 268/1992 e  dall'articolo  79  dello  Statuto  di  autonomia,  che
definisce specificamente le modalita'  del  concorso  delle  Province
autonome agli obiettivi di finanza pubblica,  quale  espressione  del
principio di leale collaborazione che deve informare i  rapporti  tra
lo Stato e  le  Autonomie,  risolvendosi  in  un  intervento  statale
unilaterale. 
    Costantemente codesta Ecc.ma Corte ha affermato che il regime dei
rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali  e'  dominato  dal
principio dell'accordo (Corte costituzionale, sentenze n. 82/2007, n.
353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000). Per quanto  riguarda  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano questo principio consensuale e' stato
ribadito  nella  sentenza  n.  133/2010:  «Per  quanto  riguarda   la
Provincia autonoma  di  Trento,  bisogna  osservare  che  l'autonomia
finanziaria   della   Regione   Trentino-Alto    Adige/Südtirol    e'
disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che
vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti  finanziari
tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di
compartecipazione  ai  tributi  erariali.  Inoltre,  il  primo  comma
dell'art. 104 dello  stesso  statuto  stabilisce  che  «Fermo  quanto
disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle  dell'art.
13 possono essere modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato  su
concorde  richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, della regione o delle due province». Il  richiamato  art.
103 prevede,  a  sua  volta,  che  le  modifiche  statutarie  debbano
avvenire con il procedimento previsto per  le  leggi  costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104  dello  statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o  delle
Province, introduce una deroga alla regola  prevista  dall'art.  103,
che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le
modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il  principio  consensuale.  In  merito
alla norma censurata nel presente  giudizio,  e'  indubbio  che  essa
incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione
e le Province autonome, per i motivi gia'  illustrati  nel  paragrafo
precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta,  e  che  pertanto
avrebbe dovuto essere approvata  con  il  procedimento  previsto  dal
citato  art.  104  dello  statuto  speciale,  ove  e'  richiesto   il
necessario accordo preventivo di Stato  e  Regione.  Di  conseguenza,
deve ritenersi che i periodi secondo, terzo  e  quarto  del  comma  5
dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in
cui  si  applicano  anche  alla  Provincia  autonoma  di  Trento.  La
conclusione appena enunciata deve  estendersi  anche  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, in base alla  giurisprudenza  di  questa  Corte,
secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di  una
norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una  Provincia  autonoma,
qualora sia basata sulla  violazione  del  sistema  statutario  della
Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la  sua  efficacia  anche
all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).» 
    E',  quindi,  evidente  che  la  norma  oggetto  di  censura   di
incostituzionalita' non e' coerente con  il  quadro  delle  relazioni
finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano delineato
dallo Statuto  speciale  di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di
attuazione,  introducendo  essa  modificazioni  nel  complesso  delle
disposizioni concordate con il Governo  dalla  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nel 2009
al fine di definire  il  loro  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica  e  per  realizzare  il  processo  di  attuazione  del  c.d.
federalismo fiscale. 
    Sennonche', la modificazione dell'assetto dei rapporti in materia
finanziaria, in quanto  trovanti  specifica  ed  espressa  disciplina
nello Statuto speciale di autonomia, implicherebbe la modifica  dello
Statuto stesso, con il peculiare meccanismo delineato dagli  articoli
103, 104 e 107, per cui deve escludersi che con una  disposizione  di
legge ordinaria si possa incidere sulle sopra richiamate prescrizioni
dello Statuto, a meno che non vi sia  il  preventivo  consenso  della
Provincia interessata (cfr. sul punto Corte  Cost.,  sent.  133/2010,
gia' citata); diversamente verrebbe altresi' violato il principio  di
leale collaborazione. 
    In merito va anche ricordato che il  comma  108  dell'articolo  2
della legge 23  dicembre  2009,  n.  191  (Legge  finanziaria  2010),
approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 Statuto - come
ulteriormente precisato dal comma 106 dello stesso articolo - dispone
che  le  quote  dei  proventi   erariali   spettanti   alla   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi  degli  articoli  69,  70  e  75  dello  Statuto,  a
decorrere dal 1° gennaio 2011,  sono  riversate  dalla  struttura  di
gestione individuata  dall'articolo  22  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato  e
di compensazione, e dai soggetti a cui  affluiscono,  per  gli  altri
tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome sul conto
infruttifero,  intestato  ai  medesimi  enti,  istituito  presso   la
tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi  da  definire
con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato previa intesa con la regione e le Province autonome. Con  il
decreto ministeriale 20 luglio  2011  e'  stata  data  attuazione  al
predetto comma 108. 
    E, infine, codesta Ecc.ma Corte ha affermato piu' volte (sentenze
n. 437 e n. 337 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del  1999)  che,  a
seguito di manovre di finanza pubblica,  possono  anche  determinarsi
riduzioni nella disponibilita'  finanziaria  delle  regioni,  purche'
esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le
complessive esigenze di spesa regionale  e,  in  definitiva,  rendano
insufficienti i mezzi finanziari dei quali la regione stessa  dispone
per l'adempimento dei propri  compiti  (sentenza  n.  431  del  2004,
sentenze n. 381, n. 29 e n. 17 del 2004) e, per  quanto  riguarda  la
Provincia autonoma di  Bolzano,  tali  compiti  sono  previsti  dagli
articoli 8, 9 e 16 dello Statuto speciale di autonomia. 
    Pertanto, se tale riserva  all'erario  deve  intendersi  riferita
anche alle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  la  stessa  e'
lesiva dell'autonomia statutaria delle medesime.