Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (codice fiscale e partita I.V.A. n. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale Rep. n. 24023 del 10 ottobre 2014, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 1157 del 30 settembre 2014, dagli avv.ti Renate von Guggenberg codice fiscale VNGRNT57L45A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (codice fiscale BKRSPH65E10B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (codice fiscale BRNCST64M47D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (codice fiscale FDNLRA65H69A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (codice fiscale CSTMHL38C30H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467); Contro Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114. Nel Supplemento ordinario n. 70/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 18 agosto 2014 e' stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari». Nell'ambito delle nuove disposizioni introdotte per garantire l'effettivita' del processo telematico, l'articolo 53 e' destinato ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, che costituiscono le minori entrate derivanti dall'attuazione delle medesime contenute nel Capo II, rubricato «Disposizioni per garantire l'effettivita' del processo telematico», del Titolo IV di tale decreto-legge. In particolare, con la disposizione si intende coprire la spesa derivante dall'applicazione delle nuove regole sulle notificazioni (articolo 46, comma 1, lettera d) nonche' sui diritti di copia (articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), attraverso l'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che garantisce le necessarie maggiori entrate (comma 1). La norma quantifica, rispettivamente, per l'anno 2014 e, in seguito, a decorrere dall'anno 2015, l'entita' della relativa spesa nella misura valutata in legge, fatti salvi i successivi eventuali adeguamenti degli importi discrezionalmente stabiliti dal legislatore, demandati dalla stessa legge ai Ministeri competenti (commi 2, 3 e 4). Se la disposizione in esame, recante una riserva all'erario («1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, ..., si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato ...».), deve intendersi riferita anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si deve concludere che essa e' lesiva dell'autonomia statutaria delle medesime. Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale della sopracitata disposizione statale, per i seguenti motivi di Diritto Violazione del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), con particolare riferimento agli articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; degli articoli 103, 104 e 107 dello stesso Statuto; degli articoli 8, 9 e 16 del medesimo Statuto; delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, con particolare riferimento agli articoli 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19; degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; degli articoli 81 e 136 della Costituzione; dell'articolo 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; e dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. In forza del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia di carattere finanziario. Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello Statuto di autonomia, recante appunto le disposizioni di carattere finanziario, secondo la procedura rinforzata prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo. La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 104 dello Statuto speciale, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte. Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. L'articolo 79 definisce i termini e le modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la Provincia concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, e attribuisce alle Province la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla Provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dall'articolo 79. In particolare, l'articolo 75 dello Statuto attribuisce alle Province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate. Inoltre, l'articolo 75-bis dello Statuto stabilisce che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province. L'articolo 80 dello Statuto attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potesta' legislativa primaria in materia di finanza locale. L'articolo 81, comma 2, dello Statuto prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. L'articolo 82 dello Statuto prevede che le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle Province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna Provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. Infine, l'articolo 83 dello Statuto prevede che la Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario e che la Regione e le Province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Ora, con la sentenza n. 73/2005 codesta Ecc.ma Corte ha pacificamente riconosciuto che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari ha natura di «entrata tributaria erariale» («Il contributo [unificato] ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioe' la doverosita' della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale e' quella per il servizio giudiziario (...), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.»), per cui lo stesso costituisce anche un'entrata di spettanza provinciale - nella misura definita dallo Statuto speciale di autonomia - anche in quanto tale contributo sostituisce tributi espressamente devoluti alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti, come detto, alla Provincia autonoma di Bolzano spetta per Statuto la devoluzione nella proporzione indicata nello Statuto stesso, di tutte le entrate tributarie erariali comunque riscosse nell'ambito del rispettivo territorio, non spettanti alla Regione o ad altri enti pubblici, ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate nello Statuto medesimo (articolo 75, comma 1, lettera g), St.), mentre l'articolo 79 dello Statuto definisce in modo esplicito i termini e le modalita' di partecipazione della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'Ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dal legislatore statale. A riguardo, con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione allo Statuto di autonomia in materia di finanza regionale e provinciale, agli articoli 9, 10 e 10-bis, sono state individuate le ipotesi di riserva del gettito in favore dell'Erario. In merito codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 182/2010 ebbe a stabilire che la riserva al bilancio statale di gettito di natura tributaria e' legittima se soddisfa le condizioni tassativamente individuate dall'articolo 9 di tale decreto legislativo. In particolare, tale articolo richiede, per la legittimita' della riserva statale, che: a) la riserva sia giustificata da «finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'articolo 10 e al comma 1, lettera b), dell'articolo 10-bis dello stesso decreto legislativo n. 268 del 1992, e cioe' da finalita' diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b); b) il gettito sia destinato per legge «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali»; c) il gettito sia «temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile». Anche successivamente codesta Ecc.ma Corte ha confermato il suo orientamento, stabilendo con riguardo all'addizionale erariale della tassa automobilistica, che il relativo gettito percetto nel territorio della Provincia autonoma, non puo' essere attribuito integralmente allo Stato, perche' non e' delimitato temporalmente, e pertanto, spetta alla Provincia nella misura dei nove decimi, ai sensi dell'art. 75, comma 1, alinea e lettera g), dello Statuto (sentenza n. 142/2012). In particolare, con la sentenza n. 145/2014 codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norme statali che riservavano all'erario entrate tributarie devolute per Statuto ad una Regione ad autonomia differenziata, in difetto del requisito della specifica destinazione, mentre per la parte che introduceva una riserva all'erario rispettosa del requisito della temporaneita' e della specifica destinazione ha confermato la legittimita' della riserva. Ora, con tutta evidenza le previsioni di cui all'articolo 53, comma 1, d.l. n. 90/2014 non rispondono ai criteri di cui alla citata norma di attuazione. Infatti, tale norma per la parte in cui dispone la riserva all'erario «a decorrere dall'anno 2015» non contiene una disciplina limitata nel tempo e non consente con una contabilita' separata di quantificare precisamente l'entita' della predetta riserva all'erario; per la parte in cui determina la riserva per l'anno 2014, il requisito della temporaneita' e quello della separata contabilizzazione della riserva possono apparire soddisfatti solo in apparenza, ma in realta' comportano la non provvisorieta' e la non straordinarieta' della misura prevista e disciplinata che, quindi, si configura come una misura strutturale. Quindi, le spese coperte dalla predetta riserva all'erario sono comunque di carattere continuativo e per questa ragione sussiste la violazione del requisito della norma di attuazione statutaria che prescrive che il gettito delle eventuali riserve all'erario sia destinato alla copertura, ex articolo 81 Cost., «di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali». Inoltre, le previsioni contenute nel d.l. 90/2014 non sono riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la riserva all'erario del maggior gettito di tributi erariali ai sensi del decreto legislativo n. 268/1992 anche perche' lo stesso non e' destinato alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, le minori entrate da un lato non corrispondono a «spese», dall'altro corrispondono comunque ad oneri di carattere continuativo. Ne consegue che il censurato articolo 53, comma 1, d.l. n. 90/2014 viola in modo palese la piu' volte citata disposizione statutaria di cui all'articolo 75, in quanto riserva allo Stato la totalita' del maggior gettito realizzato in applicazione delle misure previste dal medesimo comma 1, con conseguente violazione anche dell'articolo 136 della Costituzione. La norma non risulta nemmeno rispettosa dei meccanismi paritetici delineati dagli articoli 10 e 10-bis del predetto decreto legislativo n. 268/1992 e dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia, che definisce specificamente le modalita' del concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, quale espressione del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e le Autonomie, risolvendosi in un intervento statale unilaterale. Costantemente codesta Ecc.ma Corte ha affermato che il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e' dominato dal principio dell'accordo (Corte costituzionale, sentenze n. 82/2007, n. 353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000). Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano questo principio consensuale e' stato ribadito nella sentenza n. 133/2010: «Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale. In merito alla norma censurata nel presente giudizio, e' indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, per i motivi gia' illustrati nel paragrafo precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove e' richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).» E', quindi, evidente che la norma oggetto di censura di incostituzionalita' non e' coerente con il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano delineato dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, introducendo essa modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale. Sennonche', la modificazione dell'assetto dei rapporti in materia finanziaria, in quanto trovanti specifica ed espressa disciplina nello Statuto speciale di autonomia, implicherebbe la modifica dello Statuto stesso, con il peculiare meccanismo delineato dagli articoli 103, 104 e 107, per cui deve escludersi che con una disposizione di legge ordinaria si possa incidere sulle sopra richiamate prescrizioni dello Statuto, a meno che non vi sia il preventivo consenso della Provincia interessata (cfr. sul punto Corte Cost., sent. 133/2010, gia' citata); diversamente verrebbe altresi' violato il principio di leale collaborazione. In merito va anche ricordato che il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 Statuto - come ulteriormente precisato dal comma 106 dello stesso articolo - dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le Province autonome. Con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata data attuazione al predetto comma 108. E, infine, codesta Ecc.ma Corte ha affermato piu' volte (sentenze n. 437 e n. 337 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999) che, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle regioni, purche' esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenza n. 431 del 2004, sentenze n. 381, n. 29 e n. 17 del 2004) e, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, tali compiti sono previsti dagli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto speciale di autonomia. Pertanto, se tale riserva all'erario deve intendersi riferita anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la stessa e' lesiva dell'autonomia statutaria delle medesime.