IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                    PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 
 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 328 del  2014,  proposto  da:  Alessandro  Ciriani,
rappresentato e  difeso  dall'avv.  Giuseppe  Sbisa',  con  domicilio
eletto presso Giuseppe Sbisa' avv. in Trieste, via Donota 3; 
    Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso  per
legge dagli  avv.  Beatrice  Croppo,  Ettore  Volpe,  domiciliata  in
Trieste, piazza Unita' D'Italia 1; Ministero dell'interno; 
    Nei confronti di Provincia di Pordenone,  Emanuele  Zanon,  Loris
Zancai; 
    Per  l'annullamento   -   previo   incidente   di'   legittimita'
costituzionale del decreto n. 12/G/2014 dell'Assessore Regionale alla
Funzione Pubblica autonomie Locali avente ad  oggetto  la  fissazione
della data e convocazione dei comizi elettorali  per  l'elezione  del
Consiglio Provinciale della Provincia di Pordenone, nonche'  di  ogni
altro atto presupposto, connesso e conseguente; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio   di   Regione
Friuli-Venezia; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre  2014  il
dott. Enzo Di  Sciascio  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Premette la parte istante che il competente  Assessore  regionale
ha convocato per il giorno di  domenica  26  ottobre  2014  i  comizi
elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Pordenone,  in
attuazione dell'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2014  n.  2,
secondo cui «In vista del riordino del sistema delle autonomie locali
del  Friuli-Venezia  Giulia  e  in   attesa   del   procedimento   di
modificazione  dello  Statuto,  finalizzato  alla  soppressione   del
livello  ordinamentale  delle  province  e  avviato   dal   Consiglio
regionale a norma dell'art. 63 dello Statuto  medesimo,  la  presente
legge, ai  sensi  dell'art.  4,  primo  comma,  numero  1-bis,  dello
Statuto,  disciplina  il  sistema  di  elezione  degli  organi  delle
province ed il relativo procedimento elettorale». 
    Se ne duole, con il ricorso  in  esame,  il  ricorrente,  attuale
Presidente della Provincia, in  quanto  decadrebbe  dalla  carica  in
seguito all'elezione del nuovo Consiglio, non sarebbe, nell'imminente
tornata  elettorale,  piu'  eleggibile  e   nemmeno   elettore,   non
ricoprendo egli la carica di consigliere comunale, ne' di Sindaco  di
uno  dei  comuni  ricompresi  nel  territorio  provinciale  e  chiede
pertanto che l'atto impugnato sia interinalmente sospeso. 
    Ora, infatti, ai sensi dell'art. 33 della citata legge  regionale
n. 2 del 2014,  «gli  organi  provinciali  prestano  in  carica  fino
all'elezione dei nuovi  organi  effettuata  per  la  prima  volta  in
attuazione della presente legge». 
    Come si' e' detto, l'Assessore regionale alle  Autonomie  locali,
con l'impugnato proprio decreto prot. n. 12/G/2014, comunicatogli  il
5 settembre 2014 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della  Regione
ha fissato per il 26  ottobre  2014  la  data  delle  elezioni  della
Provincia di Pordenone. 
    Rammenta il ricorrente che la Regione Friuli-Venezia Giulia  gode
di potesta' legislativa esclusiva in  materia  di  ordinamento  degli
enti locali  e  relative  circoscrizioni  in  base  allo  Statuto  di
autonomia, approvato con legge Cost. 31 gennaio 1963 n. 1. 
    Ora tale potesta' si esercita ai' sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
del medesimo Statuto, norma introdotta con l'art. 5 della legge Cost.
23 settembre 1993 n. 2 ed avvalendosene, la Regione ha disposto,  con
il citato art. 1 della legge regionale  n.  2  febbraio  2014  n.  2,
pubblicata sul BUR il 19 febbraio 2014, un nuovo sistema di  elezione
degli organi della Provincia, che si sostanzia  nell'introduzione  di
un meccanismo elettivo di secondo grado. 
    Tale legge, per quanto qui interessa, modifica gli  organi  della
Provincia,  che  sono  ora  l'Assemblea  dei  Sindaci,  il  Consiglio
provinciale, il Presidente della Provincia e  la  Giunta  provinciale
(art. 2) dispone  che  l'Assemblea  dei  Sindaci  e'  costituita  dai
Sindaci dei Comuni appartenenti alla  Provincia  e  ne  disciplina  i
poteri e la convocazione (art. 3) e,  per  quanto  qui  primariamente
interessa, all'art. 5  disciplina  le  modalita'  di  elezione  degli
organi. 
    In particolare stabilisce in detta ultima norma che «Il Consiglio
provinciale e' eletto dai Sindaci  e  dai  consiglieri  comunali  dei
Comuni della Provincia» i  quali  si  esprimono  con  voto  libero  e
segreto su liste concorrenti in un unico collegio, e detto Consiglio,
cosi' eletto elegge a sua volta il Presidente della  Provincia  e  la
Giunta provinciale. 
    All'art.  12  si  specifica  che  «Sono  elettori  del  consiglio
provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica  nei  comuni
della  provincia  alla  data  delle  elezioni.  Sono   eleggibili   a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in  carica
alla data delle elezioni. 
    Per  l'elezione  del  Consiglio  provinciale  pertanto   provvede
soltanto l'Assemblea dei Sindaci e  dei  consiglieri  comunali  della
Provincia, secondo liste c.d. bloccate (art. 16) e con il  meccanismo
del voto ponderato (art. 22). 
    Sottolinea   il   ricorrente,   per   illustrare   la   rilevanza
dell'eccezione di  costituzionalita'  che  intende  proporre  con  il
presente gravame che, con tale meccanismo egli non potra', come si e'
detto sopra, essere ne' eletto ne' elettore nella  Provincia  di  cui
ora e' Presidente, in seguito ad elezione a suffragio universale e in
via di prorogatio. 
    Ha  chiesto  pertanto  a  questo  T.A.R.  l'annullamento,  previa
sospensione interinale in sede cautelare, della fissazione della data
e della convocazione dei comizi per le elezioni  provinciali  indetta
per il 26 ottobre p.v. 
    Il fatto che il  pregiudizio  del  ricorrente,  che  le  impugna,
derivi direttamente da norme  di  una  legge  regionale,  espressione
della potesta' legislativa esclusiva in  materia  di  ordinamento  di
enti locali  e  dall'atto  di  indizione,  in  termini  brevi,  delle
elezioni provinciali di Pordenone, induce questo giudice, concordando
sulla rilevanza della questione, non essendovi altro mezzo, ad  adire
il  giudice  delle  leggi,  ponendo  le  questioni  di   legittimita'
costituzionale delle  norme,  di  seguito  specificate,  della  legge
regionale sopravvenuta. 
    Al  riguardo,  anche  per   rispondere,   in   punto   rilevanza,
all'eccezione della difesa regionale, essendo  il  presente  giudizio
incardinato con istanza cautelare, esso non manca di  incidentalita',
non essendo esso affatto risolto con una pronuncia del giudice  delle
leggi che fa venir meno la materia del contendere dinanzi al T.A.R. 
    Questo  Collegio,  infatti,  onde  conciliare  le  esigenze   del
controllo accertato di costituzionalita'  con  il  danno  proveniente
dall'imminenza delle elezioni provinciali impugnate,  si  propone  di
adottare  contestualmente,  con  separata   ordinanza,   una   misura
cautelare interinale che non incida in senso decisorio sulla  materia
del contendere, facendola venir meno, ma consenta a questo giudice la
decisione definitiva solo dopo  aver  conosciuto  la  sentenza  della
Corte. 
    Per le ragioni appena indicate la questione e' rilevante, perche'
a tali elezioni,  come  si  e'  detto,  il  ricorrente,  pur  essendo
l'attuale Presidente di detta Provincia, non potra' partecipare. 
    Il Collegio ritiene altresi', per i motivi che saranno di seguito
indicati, detta questione non manifestamente infondata, nei limiti di
cui in motivazione. 
    Va rammentato, innanzitutto, che le  norme  censurate  col  primo
motivo cosi' rispettivamente dispongono: 
    «Art. 1. In vista del riordino del sistema delle autonomie locali
del  Friuli-Venezia  Giulia  e  in  attesa  della   conclusione   del
procedimento  di  modificazione  dello  Statuto,   finalizzato   alla
soppressione del livello ordinamentale delle Province  e  avviato  su
iniziativa del Consiglio regionale  a  norma  dell'art.  63,  secondo
comma, dello Statuto medesimo, la presente legge, ai sensi  dell'art.
4, primo comma, numero 1-bis) dello Statuto, disciplina il sistema di
elezione degli organi  delle  Province  e  il  relativo  procedimento
elettorale. 
    Art. 2. Sono organi della Provincia l'assemblea dei  Sindaci,  il
consiglio provinciale, il presidente  della  Provincia  e  la  giunta
provinciale art. 3 l'assemblea dei Sindaci e' costituita dai  sindaci
dei comuni appartenenti alla provincia. 
    Con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni  compresi
nella provincia e la maggioranza della  popolazione  complessivamente
residente, l'assemblea dei sindaci  esprime  il  parere  obbligatorio
sullo schema di bilancio dalla giunta provinciale e adotta o respinge
le modifiche dello statuto proposte dal consiglio provinciale. 
    L'assemblea dei sindaci esercita gli  altri  poteri  propositivi,
consultivi e di controllo eventualmente previsti dallo statuto. 
    L'assemblea dei Sindaci e' convocata e presieduta dal  presidente
della provincia. 
    Art. 5. Il consiglio provinciale e'  eletto  dai  sindaci  e  dai
consiglieri, comunali dei comuni della provincia  con  voto  diretto,
libero e greto, attribuito a liste concorrenti di  candidati,  in  un
unico collegio corrispondente al territorio della provincia. 
    Il presidente della provincia e la giunta provinciale sono eletti
dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta. 
    Art. 12. Sono elettori del consiglio provinciale i  sindaci  e  i
consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia  alla  data
delle elezioni. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e
i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia alla data
delle elezioni. art.  16.  Le  liste  per  l'elezione  del  consiglio
provinciale devono comprendere un numero di candidati  non  superiore
al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al quindici per
cento, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero  dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga  una  cifra  decimale
superiore  ai  cinquanta   centesimi   (omissis).   Le   liste   sono
contraddistinte da una denominazione e devono essere sottoscritte  da
almeno  il  tre  per  cento  degli  aventi  diritto  al   voto,   con
arrotondamento all'unita' superiore qualora tale numero contenga  una
cifra decimale superiore ai cinquanta centesimi. 
    Ciascun elettore puo' sottoscrivere una sola lista di  candidati.
I  sottoscrittori  possono   essere   candidati   della   lista   che
sottoscrivono. Art. 33,  primo  comma  Gli  organi  provinciali  alla
scadenza naturale del  rispettivo  mandato  restano  in  carica  sino
all'elezione dei nuovi  organi  effettuata  per  la  prima  volta  in
attuazione della presente legge. Dopo la pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali i  consigli  provinciali  adottano
solamente gli atti  urgenti  e  improrogabili.  Dopo  l'elezione  del
consiglio provinciale il  presidente  della  provincia  e  la  giunta
provinciale adottano solamente gli atti di ordinaria amministrazione. 
    Art. 35. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
        La legge regionale 9 marzo 1995 n. 14 (Norme per le  elezioni
comunali nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
        La legge regionale 21 aprile 1999 n. 10 (Norme in materia  di
elezioni  comunali  e  provinciali,  nonche'  modifiche  alla   legge
regionale 9 marzo 1995 n. 14. 
    Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 3 luglio 2000 n.  13
(Norme collegate alla legge finanziaria 2000. 
    La legge regionale n. 15 marzo 2001 n. 9 (Disposizioni in materia
di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e  integrazioni
alla legge regionale n. 14/1995. Modifica  all'art.  29  della  legge
regionale  n.  49/1991  concernente  le  deliberazioni  soggette   al
controllo di legittimita'. 
    Il comma 40 dell'art. 1 della legge  regionale  dell'11  dicembre
2003 n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali,  nonche'  uffici
di segreteria degli assessori regionali). 
    I commi 35, 36, 37, 38 e 40 dell'art. 12 della legge regionale 29
dicembre 2010 n. 22 (legge finanziaria 2011). 
    L'art. 37 della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 26 (legge  di
manutenzione dell'ordinamento regionale 2012). 
    In dettaglio va ricordato che la tesi sollevata dinanzi a  questo
T.A.R.  come  incompatibile  con  la  Costituzione  e'  che  non  sia
ammissibile trasformare gli organi delle Province da direttamente  in
indirettamente elettivi e che non sia  ammissibile,  di  conseguenza,
privarlo della carica di Presidente  della  Provincia  di  Pordenone,
conseguita mediante elezione  a  suffragio  universale  e  diretto  e
privarlo dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni provinciali,
non essendo egli ne' sindaco ne' consigliere comunale di un Comune di
detta Provincia. 
    Le norme regionali  appena  indicate  appaiono,  in  maniera  non
manifestamente infondata e nei limiti di cui in  motivazione,  lesive
dell'art. 59, primo comma, dello Statuto regionale  secondo  cui  «Le
Province e i  Comuni  della  Regione  sono  Enti  autonomi  ed  hanno
funzioni stabilite  dalle  leggi  dello  Stato  e  della  Regione»  e
pertanto si sottopongono al giudizio di questa Corte. 
    Invero la qualifica di ente autonomo nella Regione Friuli-Venezia
Giulia appare desunta dall'art. 2 del decreto legislativo  2  gennaio
1997 n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la  Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti  locali  e
delle relative circoscrizioni) che recita: «La regione, nel  rispetto
degli artt. 5 e 128 della  Costituzione  nonche'  dell'art.  4  dello
Statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale  e  ne
determina  le  funzioni,  per   favorire   la   piena   realizzazione
dell'autonomia degli enti locali». 
    Induce a tale interpretazione l'art.  5  Cost.  secondo  cui  «La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce  e  promuove  le  autonomie
locali» che appare rimarcare il  carattere  originario  dei  soggetti
dell'autonomia locale, che lo Stato, cosi' come la Regione  anche  ad
autonomia speciale, non crea, ma soltanto riconosce, e che e'  tenuto
a promuovere. 
    Per questo l'art. 114 Cost. per quanto qui interessa,  stabilisce
che: «La Repubblica e' costituita dai comuni, dalle  Province,  dalle
Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 
    I comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni  sono
enti autonomi, con propri  statuti,  poteri  e  funzioni,  secondo  i
principi fissati dalla Costituzione». 
    L'autonomia locale, nota per parte sua il  Collegio,  ha  trovato
riconoscimento  legislativo  anche   in   campo   elettorale,   cosi'
collegando l'art. 5 con l'art. 1  della.  Costituzione,  secondo  cui
«L'Italia e' una Repubblica democratica fondata sul lavoro». 
    La riforma costituzionale, attuata con la legge Cost.  n.  3  del
2001 ha  sviluppato  il  principio  autonomistico  nell'ambito  della
stessa Costituzione, trovando  esso  piena  espressione  proprio  nel
citato   art.   114,   con   cui   tutti   gli   enti    territoriali
costituzionalmente previsti sono enti autonomi  con  propri  statuti,
poteri e funzioni, con la conseguenza che la  loro  autonomia  appare
tradursi in una comune natura rappresentativa diretta degli organi di
ciascun ente  territoriale  che  per  nessuno  di  essi  puo'  essere
compressa. 
    Se cosi' e' l'autonomia trova  indispensabile  espressione  nella
rappresentativita'  diretta  degli  enti  locali   costituzionalmente
garantiti.  Al  riguardo  va  ricordato  che  questa  medesima  Corte
costituzionale, con sentenza  n.  6  del  2002  ha  statuito  che  la
sovranita' popolare non puo' esaurirsi nell'elezione del  Parlamento,
ma deve esprimersi anche negli enti territoriali.  autonomi  che,  ai
sensi dell'art. 114 Cost. sono elementi costitutivi della  Repubblica
e si collocano a  fianco  dello  Stato  per  comune  derivazione  dal
principio democratico e dalla sovranita' popolare. 
    Tali principi valgono anche nelle  regioni  a  statuto  speciale,
come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale nella sentenza 26
luglio 2007 n. 238, che ha ricordato, richiamando la  sua  precedente
sentenza n. 83 del 1997, che, pur potendo  dette  regioni  articolare
diversamente i poteri di amministrazione  locale,  devono  rispettare
quelli di cui all'art. 5 Cost. che impegnano la Repubblica, e percio'
anche le autonomie speciali, a riconoscere e promuovere le  autonomie
e non comprimerle fino a negarle. 
    Pertanto pare conseguenza obbligata di quanto si e' venuti finora
dicendo che gli articoli 5 e 12 della legge regionale n. 2 del  2014,
negando ai cittadini il diritto di elettorato attivo ed attribuendolo
solo ai Sindaci e ai consiglieri comunali «in carica nei Comuni della
Provincia alla data delle elezioni»  violino  il  principio  generale
dell'ordinamento della Repubblica, vincolante anche per le Regioni  a
statuto speciale, costituito nel principio di  autonomia  degli  enti
locali territoriali, di cui agli articoli 5, 114 e 118 Cost. 
    L'elettorato sarebbe consentito, per quanto riguarda il Consiglio
provinciale, solo a detti sindaci e consiglieri comunali, espressione
di collettivita'  politicamente  diverse  e  disomogenee  rispetto  a
quelle che dovrebbero esprimere la Provincia, ed il Presidente  della
provincia verrebbe espresso dal Consiglio provinciale cosi' eletto  e
del pari non diretta espressione della comunita' di  riferimento,  ma
di altre collettivita'. 
    Con  cio'  verrebbe  meno  il  carattere  di  ente   autonomo   e
rappresentativo  della  propria  collettivita'   territoriale   della
Provincia. Verrebbe in tal modo altresi'  meno  la  pari  ordinazione
degli enti locali  territoriali,  affermata  dal  combinato  disposto
degli ara. 5 e 114 Cost. che presuppone la Provincia  come  organo  a
rappresentanza  diretta  della  collettivita'  di  riferimento,   con
violazione  del  principio  democratico  e  rappresentativo  di   cui
all'art. 1 Cost. 
    Tale principio viene eluso anche dall'art. 3 della  citata  legge
regionale, che istituisce un nuovo organo, denominato  Assemblea  dei
Sindaci, costituito dai sindaci dei comuni della provincia,  che  non
garantisce rappresentativita' ed e' vincolato a interessi comunali. 
    Se la Repubblica e' costituita da  un  popolo,  stanziato  su  un
territorio, che si  organizza,  secondo  Costituzione,  in  enti  che
svolgono determinate funzioni pubbliche, le  persone  giuridiche  che
rappresentano  detti  enti  rappresentano  una   parte   del   popolo
organizzato in essi e non un consorzio di enti, ossia, nel  caso,  un
consorzio di Comuni tramite i loro amministratori. 
    Pertanto, essendo in base all'art. 1 Cost. la Repubblica italiana
democratica  anche  le  sue  componenti  debbono  avere,  in   quanto
anch'esse  necessariamente  democratiche,  organi  elettivi  in   via
diretta. Se cosi' e' l'elezione indiretta degli organi provinciali  e
l'istituzione dell'Assemblea  dei  Sindaci,  vincolata  ad  interessi
comunali, non puo' non violare il principio per cui le Province  sono
enti  autonomi,  rappresentativi  della  propria  popolazione  e  non
espressione di un'associazione di comuni. 
    Se si vuole avere una chiara visione di che cosa  sono  gli  enti
autonomi, bisogna, ritiene il  Collegio,  combinare  le  disposizioni
dell'art. 5 Cost. con quelle dell'art. 1, che, com'e'  noto,  recita:
«L'Italia e' una repubblica democratica fondata sul lavoro». 
    Questa Repubblica e' dunque democratica,  dove  cioe'  il  potere
proviene dalla volonta' popolare, che deve espandersi in tutti i suoi
elementi costitutivi, Stato, regioni, comuni e anche Province. 
    Non pare compatibile con  il  dettato  costituzionale  una  legge
regionale  che   demanda   l'elezione   della   Provincia,   elemento
costitutivo  dello  Stato,  ad  una  elezione   di   secondo   grado,
prescindendo dall'espressione della volonta' popolare e sostituendola
con quella di pochi «grandi elettori»  espressione,  per  giunta,  di
interessi diversi e non  omogenei  ad  essa,  come  sono  quelli  dei
sindaci e consiglieri dei comuni. 
    Si ha percio' un organismo che non sembra di carattere originario
e che non e' autonomo, venendo costituito con la volonta' altrui,  di
enti da esso diversi e portatori di interessi distinti. 
    Rafforza, ad avviso del Collegio, detta conclusione, il fatto che
la giurisprudenza di questa Corte, fin da tempi risalenti (cfr. Corte
costit.  n.  107/76;  876  del  26  luglio  1988;  26  luglio   1988)
occupandosi «a contrarils» del problema qui  in  esame,  cioe'  della
legittimita' di leggi regionali di Regioni  a  statuto  speciale  che
prevedono la costituzione di organismi dipendenti dagli enti  locali,
eletti  a   suffragio   universale   diretto,   ne   ha   negato   la
costituzionalita',  rilevando  che  tale  modalita'  di  elezione  e'
propria degli organismi previsti dall'art.  114  Cost.,  cioe'  dalle
regioni, Province e Comuni,  essendo  propria  degli  enti  autonomi,
cioe' di quelli la cui autonomia e' costituzionalmente garantita. 
    Uno di' tali enti, in cui e' obbligatorio il suffragio universale
diretto, e' la Provincia, onde sembra che non si possa  decampare  da
detta  regola  costituzionale,  prevedendone  l'elezione  in  secondo
grado, dato che, come  notato,  essi  fanno  parte  della  Repubblica
democratica, come prescrive il combinato disposto degli articoli 1  e
114. Analoghe considerazioni debbono farsi  prendendo  in  esame  12,
natura degli organi previsti dalle norme censurate. 
    L'art. 3 della legge regionale n. 2/2014, che riduce le  funzioni
della citata Assemblea cosi' eletta:  All'approvazione  o  non  delle
modifiche allo statuto provinciale, proposte dal Consiglio: 
    Al parere obbligatorio sullo schema di bilancio; 
    Ai poteri propositivi, consultivi  e  di  controllo  che  saranno
previsti dallo statuto; 
    Essa non puo'  approvare  lo  statuto  e  il  bilancio  ne'  puo'
togliere la fiducia o revocare l'organo che e' chiamata ad  eleggere,
per cui i compiti per essa previsti dal citato art. 3 non configurano
un organo deliberativo. 
    Ne' il consiglio provinciale ne' il  Presidente  della  Provincia
sono eletti dai cittadini, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale
n. 2/2014, ma rispettivamente dai consiglieri comunali dei Comuni del
territorio provinciale e dal consiglio cosi' eletto,  cosi'  marcando
la distanza dal corpo elettorale di riferimento, cioe' dagli elettori
della Provincia stessa. 
    Una volta eletti nel modo descritto gli  organi  provinciali  non
mantengono alcun collegamento con gli organi rappresentativi di primo
grado, recidendosi cosi' ogni legame con la loro investitura. 
    E' da ritenersi quindi, nei limiti  di  una  valutazione  di  non
manifesta infondatezza,  illogica  e  irragionevole  la  legislazione
regionale che fa si che il Presidente della Provincia e il  Consiglio
provinciale non rispondono nemmeno all'organo di primo grado, che  li
ha eletti. 
    Nessun soggetto, pertanto, potra' far  valere,  ne'  direttamente
ne' indirettamente, un giudizio  di  responsabilita'  politica  sulle
modalita' con  cui  gli  organi  citati  esercitano  le  funzioni  di
rispettiva competenza. 
    La  funzione  amministrativa   appare   pertanto   scissa   dalla
responsabilita'  politica,  che  appare  tipica   di   ogni   sistema
democratico, anche nelle autonomie locali. 
    Il  risultato,  che,  in  tesi,  appare   in   violazione   della
Costituzione,  e'  una  Provincia  ostaggio   delle   amministrazioni
comunali, in quanto svuotata dei caratteri propri di  ente  autonomo,
riconosciuto dalla Costituzione, carattere che,  come  si  ritiene  e
sopra argomentato, dipende  dall'investitura  diretta  da  parte  dei
cittadini. 
    La  Provincia,  infatti,  e'  un  ente  rappresentativo  di   una
collettivita'  territoriale  ed  in   quanto   tale   di   necessita'
direttamente elettivo, il che  ne  assicura  la  responsabilita',  la
rappresentativita', e l'autonomia. 
    Il venir meno di questo carattere rappresentativo, attraverso una
elezione di secondo grado, sembra violare gli artt. 5 e 114 Cost.  ed
altresi', in quanto principio fondamentale dell'ordinamento, alla cui
osservanza e' tenuta anche la Regione Friuli-Venezia Giulia che  deve
ad esso conformarsi, altrimenti viola gli artt. 5, 114  e  116  Cost.
Invero  la  Provincia,  come  si  e'  detto,  e'  un  ente   autonomo
rappresentativo di una  collettivita'  territoriale  e  non  un  ente
associativo o rappresentativo di interessi di  altri  enti,  onde  si
ritiene che i suoi organi non possono essere eletti da rappresentanti
di altri enti. 
    Lo vieta, si ritiene, altresi' l'art. 48, terzo comma, Cost.  che
vieta la limitazione del diritto di  voto,  riconosciuto  a  tutti  i
cittadini, uomini e in caso di incapacita' civile, indegnita'  morale
nei casi previsti dalla legge o per sentenza penale irrevocabile. 
    Viene inoltre opportunamente richiamata la sentenza  della  Corte
costituzionale n. 198 del 20 luglio 2012, secondo cui, garantendo gli
statuti delle regioni a statuto speciale la loro autonomia, essa  non
puo' essere incisa dalla legge ordinaria che li modifichi. 
    Nel caso della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  Part.  59,  primo
comma, garantisce che le Province della Regione sono  enti  autonomi,
al pari dei comuni. 
    Ne sembra necessariamente conseguire  che  non  puo'  ammettersi,
mediante  la  legge  regionale  qui  impugnata,  una  disparita'   di
trattamento nei diritti di partecipazione politica  dei  cittadini  a
livello locale a seconda che essi vengano in considerazione ora  come
appartenenti alla  comunita'  comunale,  che  elegge  direttamente  i
propri  rappresentanti,  ora  come  rappresentanti  della   comunita'
provinciale, che possono nominarli solo in  via  mediata  in  secondo
grado. 
    Tale ultimo sistema elettorale a carattere indiretto non sembra a
questo giudice pertanto compatibile con  il  principio  di  autonomia
comunale e provinciale, di cui all'art. 114, primo  e  secondo  comma
Cost. Invero la Corte costituzionale, con la gia' citata sentenza  n.
106 del 2002, ha sottolineato che esiste una comune  derivazione  dal
principio  democratico  e  dalla  sovranita'  popolare   degli   enti
territoriali, e quindi anche delle Province. 
    Il loro carattere rappresentativo di una  comunita'  puo'  essere
pertanto garantito solo con l'elezione popolare. 
    Il principio democratico costituisce  dunque  una  caratteristica
comune ed indefettibile  di  tutti  gli  enti  che  costituiscono  la
Repubblica e cio' anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia che, pura
vendo, ai sensi  dell'art.  4  dello  Statuto,  potesta'  legislativa
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali,  e'  tenuto  a
esercitarla,  in  base  alla  stessa  norma  «in   armonia   con   la
Costituzione (e) con dei principi generali dell'ordinamento giuridico
della Repubblica». 
    Inoltre l'art. 59 del medesimo Statuto dispone che «le Province e
i Comuni della  Regione  sono  enti  autonomi  ed  hanno  ordinamenti
stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione». 
    Tale prerogativa e' stata piu'  volte  riconosciuta  dalla  Corte
costituzionale (sentenze  6  luglio  2001  n.  229;  n.  51/2006,  n.
447/2006, n. 226/2009 e n. 45/2012). 
    Pertanto il riconoscimento della competenza regionale in  materia
di  legislazione  elettorale  degli  enti  locali  costituzionalmente
garantiti deve confrontarsi con l'art. 114 Cost. onde gli articoli 1,
4 e 10 della legge regionale n. 1 del  2014  non  possono  sostenersi
solo  sul  richiamo  all'art.  4,  primo  comma  bis,  dello  Statuto
regionale,  in  quanto  la  Regione  non  puo'  riscrivere  le  norme
costituzionali che fondano l'autonomia di Comuni, Province e Regioni. 
    Invero declassamento, attraverso le  censurate  norme  regionali,
delle Province ad enti di secondo grado, avrebbe pertanto comportato,
con tesi che non appare manifestamente infondata, la  modifica  dello
Statuto regionale, attraverso l'apposito  procedimento  di  revisione
costituzionale ex art. 138 Cost. al  fine  di  ridisegnare  l'assetto
istituzionale di detto ente, del  tutto  diverso  a  quello  previsto
dallo Statuto. 
    Invero a tale modifica istituzionale,  ad  avviso  del  Collegio,
palesemente mirano gli articoli 1, 3, 5 e 12 della legge regionale n.
2 del 2014, in via pertanto del tutto surrettizia, con cio'  violando
le disposizioni dell'art. 4, primo  comma  bis,  dell'art.  59  della
legge Cost. 31 gennaio 1963 n.  1  e  dell'art.  138  Cost.  (che  ha
autonoma valenza: v. C. cost. n. 23 del 2011). 
    Va notato che  la  stessa  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  come
risulta dalla sentenza del giudice delle leggi 19 luglio 2013 n.  220
punto 9.2) ha sostenuto che la norma impugnata  in  quella  occasione
(art.  23,  quindicesimo  comma,  della  legge  n.  201   del   2011)
«eliminando il rapporto  diretto  tra  elettori  e  componenti  delle
istituzioni  provinciali,  sebbene  le  Province  siano  parte  della
Repubblica, come tali fondate su  principi  di  rappresentanza  e  di
sovranita' popolare, violerebbe direttamente il primo comma dell'art.
114 Cost.». 
    Ai sensi dell'art. 118, secondo comma, Cost. inoltre, le Province
sono dotate di funzioni amministrative proprie  nei  confronti  delle
quali hanno potesta' regolamentare ai sensi del precedente art.  117,
sesto comma, e per l'esercizio delle quali hanno entrate e riscuotono
tributi  propri  (art.  119,  secondo  comma)   che   concorrono   al
finanziamento di dette funzioni (art. 119, quarto comma). 
    Cio' significa che le Province sono titolari di  attribuzioni  di
loro  esclusiva  pertinenza,  in  favore  della   propria   comunita'
territoriale, con cio' escludendo il concorso di altri enti nel  loro
esercizio, con una propria competenza, cui non concorrono altri enti. 
    Un  tanto  presuppone  l'esistenza  di  interessi  generali,   di
competenza della Provincia, la cui cura e' propria e non coincide con
quelli di competenza dei Comuni, ne'  singolarmente  intesi  ne'  nel
loro insieme, onde la loro soddisfazione richiede la presenza  di  un
ente  che  e'   legittimato   a   provvedervi,   ripetendo   la   sua
legittimazione direttamente dalla collettivita' che li esprime. 
    Al contrario l'elezione di secondo grado,  di  cui  ai  censurati
articoli 5 e 12 della legge regionale n. 2 del 2014  affida,  il  che
non sembra ragionevole ne' corrispondente alle disposizioni indicate,
gli interessi  provinciali  ai  rappresentanti  degli  interessi  dei
Comuni, ontologicamente diversi quando non contrapposti, che  sono  i
consiglieri e i sindaci dei Comuni,  con  cio'  obliterando  un  dato
qualificante   dell'autonomia   costituzionalmente   garantita   alla
Provincia, cioe' il non dipendere da nessuno dei  Comuni,  a  cui  si
rapporta. 
    Cosi'  appaiono  venir  inficiate  le  funzioni  provinciali   di
indirizzo e coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie di
sua  competenza,  dato  che  da  detti   Comuni   trae   la   propria
legittimazione. Verrebbero, di conseguenza, cosi'  meno  le  funzioni
proprie della Provincia, in quanto determinate da altri  enti  e,  di
conseguenza, sarebbe inutile e superata la funzione dei  principi  di
sussidiarieta',  di  differenziazione  e  di   adeguatezza,   sanciti
dall'art. 118 Cost.  in  quanto  le  necessita'  della  collettivita'
provinciale non  potrebbero  trovare  un  riferimento  ne-bisogni  da
ritenere  propri,   non   potendosi   identificare   in   un   organo
rappresentativo che se ne occupi. 
    Del  pari  sfuggirebbe,  con  l'introduzione  delle  elezioni  di
secondo grado, il controllo  democratico  diretto  delle  popolazioni
interessate sul governo delle funzioni  provinciali  e  sull'utilizzo
dei relativi tributi, non avendo i nuovi organi provinciali autonomia
di spesa, in violazione dell'art. 119  Cost.  perche'  detti  tributi
propri  sarebbero  stabiliti  ed  applicati  da  organi   eletti   da
rappresentanti di altri enti. 
    Il complessivo meccanismo di elezione di secondo  grado,  di  cui
agli articoli 4, 10, 14, e 15 della legge regionale  n.  2  del  2014
pertanto contrasta con l'art.  4  dello  Statuto  regionale,  perche'
frutto di una potesta' esclusiva che non  e',  come  richiesto  dalla
norma, «in armonia con la Costituzione» e, in  particolare,  con  gli
articoli 114, secondo comma e 118, secondo  comma  Cost.  da  cui  si
ricava che  le  Province  sono  titolari  di  funzioni  proprie,  non
comprimibili dal legislatore anche regionale. 
    E' violato anche l'art. 118, primo comma,  Cost.  perche'  e'  in
contrasto  con  i  principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza, che limitano la potesta' legislativa,  anche  esclusiva,
della  Regione  in   materia   di   enti   locali,   attribuendo   ai
rappresentanti  dei  Comuni  le  funzioni  attinenti  ad  aree  extra
comunali, che dovrebbero rimanere conferite  alle  Province,  perche'
riguardano  interessi  che  trascendono  la  dimensione  comunale   e
pertanto riferite all'ente locale intermedio fra  Comune  e  Regione,
rappresentativo di una distinta comunita' di riferimento. 
    Si ritengono altresi' non manifestamente infondate  le  questioni
dedotte in  ordine  alla  violazione  dell'art.  3  Cost.  in  quanto
espressione del principio di  ragionevolezza,  che  verrebbe  violato
dalla  normativa  sull'elezione  e  i  compiti  della  Provincia  nel
Friuli-Venezia Giulia, qui censurate. 
    L'art. 3 della  legge  regionale  n.  2  del  2014  e  in  genere
l'impianto   della   legge,   sono,   infatti,   palesemente    volte
all'immediata e drastica riduzione della rappresentanza, che  diviene
indiretta e di secondo grado, che viene giustificata  con  il  taglio
dei c.d. «costi della politica» in un momento di crisi economica. 
    Tale spiegazione appare del tutto insoddisfacente, in  quanto  lo
stravolgimento dell'assetto della Provincia si risolve in  una  assai
ridotta  limitazione  dei  costi,  a  fronte  del  sacrificio   della
rappresentanza diretta e di una forte riduzione  dei  componenti  dei
Consigli provinciali di secondo grado (al massimo 10). 
    Si tratta quindi  di  un  intervento  legislativo  regionale  che
sembra in violazione dell'art. 3 Cost. per la sua incongruita',  dato
che lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere rimodulando  la
rappresentanza e la stessa forma di governo provinciale, senza negare
a collettivita' provinciale il  diritto  di  concorrere  direttamente
all'elezione degli organi rappresentativi. 
    Lo scopo dichiarato appare pertanto inidoneo a  spiegare  perche'
tutti i cittadini  residenti,  dotati  di  capacita'  elettorale  non
possono essere elettori, mentre tale prerogativa spetta  ai  titolari
degli organi comunali presenti nel territorio provinciale. 
    Si produce cosi  un'irrazionale  disparita'  di  trattamento  nel
territorio   regionale   nell'elezione   solo   dei    rappresentanti
provinciali,  che  dimostra  una   evidente   perplessita'   ed   una
discriminazione nell'esercizio dei diritti politici nei confronti del
ricorrente. 
    Qualche   spiegazione   la    si    ritrova    nella    relazione
accompagnatoria, che  si  richiama  alle  linee  guida  della  Giunta
regionale e al programma di governo della Presidente della Regione. 
    Sul punto esso mirerebbe al «superamento dell'ente provincia» ma,
siccome allo scopo sarebbe necessaria «una modifica dello statuto  di
autonomia»  caratterizzata,  da  un   alto,   dalla   lunghezza   dei
procedimenti legislativi e, dall'altro, dalla necessita' di  inserire
tale modifica in una piu' ampia  riforma  dell'intero  sistema  delle
autonomie locali, si e' deciso che tale riforma «deve necessariamente
essere attuata per passaggi intermedi». 
    Si intende percio' cominciare dalla  «sostituzione  dell'elezione
diretta degli organi provinciali in un sistema di elezione di secondo
grado»  e,  considerando  che  nel  2014  scadono  gli  organi  della
Provincia  di  Pordenone  il  provvedere  con  la  normativa  vigente
«risulterebbe incoerente con il  concreto  avvio  della  riforma  del
sistema Regione - Autonomie locali». 
    Invero si argomenta che i cittadini della Provincia di  Pordenone
non comprenderebbero l'azione di una Regione che si propone,  con  le
citate Linee Guida  e  la  legge  voto  di  modifica  dello  Statuto,
l'obiettivo  del  superamento  delle  province  e  si  muovono  passi
concreti in questa direzione  e  contemporaneamente,  si  continua  a
chiamare gli elettori a eleggere gli organi provinciali. 
    Non e' dato pertanto comprendere, se l'obiettivo e'  l'abolizione
delle Province, perche' per ora si continui a farle sopravvivere, ma,
contemporaneamente, e a Costituzione invariata, le si faccia eleggere
gli'organi per via indiretta, in spregio  ai  principi  di  autonomia
(art.  5  Cost.)  sussidiarieta',  differenziazione   e   adeguatezza
(articoli 114, 118 e 119 Cost.). 
    Ma appare ancora piu' irragionevole la disciplina transitoria  di
cui all'art. 33 della qui contestata legge  regionale  n.  2  del  14
febbraio 2014, che trasforma il sistema  di  elezione  provinciale  a
seconda della data di scadenza degli organi, con  il  risultato  che,
fino  all'entrata  a  regime  della  divisata  riforma,  si   avranno
Province, come quella di Pordenone, i cui organi  saranno  eletti  da
organi dai consigli comunali il prossimo 26 ottobre,  e  altre,  come
quella,  ad  esempio,  di   Udine,   che   manterranno   l'originaria
rappresentanza diretta fino alla scadenza naturale nel 2018. 
    Inoltre  vi  saranno  Presidenti   della   Provincia,   come   il
ricorrente,  o  consiglieri  provinciali  uscenti  che  non  potranno
partecipare a dette elezioni solo perche' residenti in Comuni che non
sono chiamati all'imminente rinnovo dei consigli comunali. 
    Cosicche' i provvedimenti impugnati, meramente applicativi  della
censurata  legge  n.  2  del  2014,  assumeranno  il   carattere   di
irragionevolezza ed illogicita' che e'  propria  di  tale  normativa,
connotata da eccesso di potere legislativo. 
    Alla luce delle  predette  considerazioni  si  chiede  a  codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale  degli
ara. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge regionale  n.  2  del
2014 ed in genere delle  norme  che  prevedono  l'elezione  indiretta
degli organi della Provincia.