P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: 1) solleva la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, per violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU; 2) sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata altresi' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze il 18 settembre 2014. Il Presidente: Bronzini