P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        1) solleva  la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 40, comma 1-bis, d.l. 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, in legge 9 agosto  2013,  n.  98,  per  violazione
degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt.  6  e  13
della CEDU; 
        2) sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        3)  dispone  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei  ministri  e
sia  comunicata  altresi'  ai  Presidenti  delle   due   Camere   del
Parlamento. 
 
          Cosi' deciso in Firenze il 18 settembre 2014. 
 
                       Il Presidente: Bronzini