P.Q.M. Tanto premesso, visti gli artt. 3 e 24 Cost., nonche' l'art. 23 legge 87/1953, letto l'art. 120 C.d.S., letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione, ritenuta la rilevanza della questione e la sua non manifesta fondatezza; Sospende alla luce dell'implicito riconoscimento di un fumus boni iuris, l'esecutorieta' del provvedimento prefettizio impugnato dal sig. I; Solleva formalmente la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 120 C.d.S. novellato, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; Dispone la sospensione del presente procedimento civile impregiudicato ogni diritto di difesa - e la trasmissione, a cura della Cancelleria, del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale. Ordina la notificazione della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle parti, e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Trieste, 12 agosto 2011 Il Giudice onorario di Tribunale: Battaglia