COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI Sezione n. 3 - R.G.R. n. 1343/2009 - Ordinanza n. 628/03/14 Camera di consiglio 24 settembre 2013 - Depositata il 25 febbraio 2014: dott.ssa Sabatino Antonina, Presidente; avv. Bellafiore Salvatore, relatore; prof. Bucaria Giovanni, giudice. Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Premessa la precedente ordinanza n. 66/03/2012 di questa Commissione, del seguente letterale tenore: «Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, ritenuto in fatto ed in diritto. Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione in data 16 novembre 2009, la societa' Urbania S.r.l., nella persona della signora Piazza Antonella, in qualita' di amministratore unico e legale rappresentante, con sede in Trapani, corso Piersanti Mattarella n. 130, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scontrino del Foro di Trapani, come da mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, impugnava l'avviso di liquidazione delle imposte suppletive di registro, ipotecaria e catastale, n. 2006IT003717000, notificato il 18 luglio 2009. Esponeva che l'atto emanato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Marsala, traeva origine da un "errore'' dell'Ufficio stesso che, in un primo momento, aveva concesso l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota ridotta dell'1%, in relazione all'acquisto di un fabbricato effettuato dalla ricorrente (in data 4 dicembre 2006) da un soggetto privato (sig. Maltese Giorgio), mentre successivamente aveva rettificato l'aliquota, pretendendo l'applicazione della stessa nella misura ordinaria del 7%, non essendo il venditore soggetto IVA. Esponeva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, cosi' come modificato dal d.-l. 31 dicembre 1961, n. 669 conv. dalla legge n. 30/1997 "se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis) del d.P.R. n. 633/1972, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di fabbricati, a condizione che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni, si applica l'aliquota dell'1%'', aliquota che - deduceva la ricorrente - andava applicata al caso in ispecie, stante che la Urbania S.r.l. e' impresa che, come specificato nell'atto di acquisto, ha per oggetto proprio l'acquisto e la rivendita di fabbricati. Sollevava questione di legittimita' costituzionale della norma sopra indicata nella parte in cui essa non prevede l'applicazione del trattamento agevolato con riferimento agli acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato da soggetti privati, mentre prevede le agevolazioni nell'ipotesi in cui il venditore sia un soggetto I.V.A. Chiedeva, pertanto, la rimessione degli atti al Giudice costituzionale e, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Trapani, con controdeduzioni depositate in data 17 dicembre 2009 che ribadiva la legittimita' del recupero, per differenza, delle normali imposte proporzionali di registro ed ipocatastali, non ricorrendo, nella fattispecie, una delle condizioni di legge e cioe' che il venditore fosse un soggetto IVA. Concludeva, conseguentemente, per il rigetto del ricorso, vinte le spese. Fatte queste premesse, la Commissione reputa non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente, secondo cui l'art. 1, comma 5 della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, cosi' come modificato, e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'applicazione del trattamento agevolato ivi indicato, anche agli acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato da soggetti privati, non soggetti IVA. Nella specie appare evidente alla Commissione la chiara violazione dell'art. 3 citato sotto il profilo della discriminazione di situazioni omogenee e, di conseguenza, sarebbe opportuno parificare le fattispecie mediante l'estensione dell'agevolazione in esame anche alla situazione non prevista dalla legge (sentenze Corte cost. n. 187/1981 n. 233/1993 e n. 289/1994). Infatti, il Legislatore, senza alcuna ragione, ha posto su due piani nettamente distinti due fattispecie che, pero', sono del tutto simili, concedendo solo in un caso il trattamento agevolato. In particolare le imprese di trading, ove acquistino immobili abitativi (per la successiva rivendita) da soggetti titolari di partita IVA, godrebbero dell'applicazione dell'aliquota all'1%; mentre, per le stesse operazioni, se il dante causa e' un privato, si applicherebbe l'aliquota ordinaria del 7%. La norma di cui si tratta, a parere della Commissione, costituisce espressione di una discrezionalita' legislativa esercitata in modo irragionevole palesando un "difetto di razionalita' rispetto allo scopo'' (cfr. Corte cost. sent. n. 233/1993)».