COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 
     Sezione n. 3 - R.G.R. n. 1343/2009 - Ordinanza n. 628/03/14 
 
    Camera di consiglio 24 settembre 2013 - Depositata il 25 febbraio
2014:  dott.ssa  Sabatino  Antonina,  Presidente;   avv.   Bellafiore
Salvatore, relatore; prof. Bucaria Giovanni, giudice. 
 
         Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. 
 
    Premessa  la  precedente  ordinanza  n.  66/03/2012   di   questa
Commissione, del seguente letterale tenore: «Ordinanza di  rimessione
alla Corte costituzionale, ritenuto  in  fatto  ed  in  diritto.  Con
ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione in data  16
novembre 2009,  la  societa'  Urbania  S.r.l.,  nella  persona  della
signora Piazza Antonella,  in  qualita'  di  amministratore  unico  e
legale  rappresentante,  con  sede  in   Trapani,   corso   Piersanti
Mattarella  n.  130,  rappresentata  e  difesa   dall'avv.   Vincenzo
Scontrino del Foro di Trapani, come  da  mandato  in  calce  all'atto
introduttivo del giudizio, impugnava l'avviso di  liquidazione  delle
imposte  suppletive  di  registro,   ipotecaria   e   catastale,   n.
2006IT003717000, notificato il 18 luglio 2009. 
    Esponeva che l'atto emanato dall'Agenzia delle entrate -  Ufficio
di Marsala, traeva origine da un "errore'' dell'Ufficio  stesso  che,
in un primo momento, aveva concesso  l'applicazione  dell'imposta  di
registro con aliquota ridotta dell'1%, in relazione  all'acquisto  di
un fabbricato effettuato dalla ricorrente (in data 4  dicembre  2006)
da un soggetto privato (sig. Maltese Giorgio), mentre successivamente
aveva rettificato l'aliquota, pretendendo l'applicazione della stessa
nella misura ordinaria del 7%, non essendo il venditore soggetto IVA. 
    Esponeva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della parte
I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, cosi' come modificato
dal d.-l. 31 dicembre 1961, n. 669 conv. dalla legge n.  30/1997  "se
il  trasferimento  avente  per  oggetto  fabbricati  o  porzioni   di
fabbricato e' esente dall'I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1,  n.
8-bis) del d.P.R. n. 633/1972, ed  e'  effettuato  nei  confronti  di
imprese che hanno per oggetto esclusivo o  principale  dell'attivita'
esercitata la rivendita di fabbricati, a condizione che nell'atto  di
acquisto l'acquirente dichiari  che  intende  trasferirli  entro  tre
anni, si applica l'aliquota dell'1%'', aliquota  che  -  deduceva  la
ricorrente - andava applicata al  caso  in  ispecie,  stante  che  la
Urbania  S.r.l.  e'  impresa  che,  come  specificato  nell'atto   di
acquisto, ha  per  oggetto  proprio  l'acquisto  e  la  rivendita  di
fabbricati. 
    Sollevava questione di legittimita'  costituzionale  della  norma
sopra indicata nella parte in cui essa non prevede l'applicazione del
trattamento agevolato con riferimento agli acquisti aventi ad oggetto
fabbricati o porzioni  di  fabbricato  da  soggetti  privati,  mentre
prevede le agevolazioni nell'ipotesi  in  cui  il  venditore  sia  un
soggetto I.V.A. 
    Chiedeva,  pertanto,  la  rimessione  degli   atti   al   Giudice
costituzionale e, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato, con
vittoria di spese. 
    Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate  -  Ufficio  di
Trapani, con controdeduzioni depositate in data 17 dicembre 2009  che
ribadiva la legittimita' del recupero, per differenza, delle  normali
imposte proporzionali di registro ed  ipocatastali,  non  ricorrendo,
nella fattispecie, una delle condizioni  di  legge  e  cioe'  che  il
venditore fosse un soggetto IVA. 
    Concludeva, conseguentemente, per il rigetto del  ricorso,  vinte
le spese. 
    Fatte queste premesse, la Commissione reputa  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
ricorrente, secondo cui l'art. 1, comma 5  della  prima  parte  della
Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, cosi' come modificato, e'  in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione  nella  parte  in  cui  non
prevede l'applicazione del trattamento agevolato ivi indicato,  anche
agli acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni  di  fabbricato
da soggetti privati, non soggetti IVA. 
    Nella  specie  appare  evidente  alla   Commissione   la   chiara
violazione dell'art. 3 citato sotto il profilo della  discriminazione
di  situazioni  omogenee  e,  di   conseguenza,   sarebbe   opportuno
parificare le fattispecie mediante l'estensione dell'agevolazione  in
esame anche alla situazione non prevista dalla legge (sentenze  Corte
cost. n. 187/1981 n. 233/1993 e n. 289/1994). 
    Infatti, il Legislatore, senza alcuna ragione, ha  posto  su  due
piani nettamente distinti due fattispecie che, pero', sono del  tutto
simili, concedendo solo in un caso il trattamento agevolato. 
    In particolare le imprese di  trading,  ove  acquistino  immobili
abitativi (per la  successiva  rivendita)  da  soggetti  titolari  di
partita  IVA,  godrebbero  dell'applicazione  dell'aliquota   all'1%;
mentre, per le stesse operazioni, se il dante causa e' un privato, si
applicherebbe l'aliquota ordinaria del 7%. 
    La  norma  di  cui  si  tratta,  a  parere   della   Commissione,
costituisce   espressione   di   una   discrezionalita'   legislativa
esercitata  in  modo   irragionevole   palesando   un   "difetto   di
razionalita'  rispetto  allo  scopo''  (cfr.  Corte  cost.  sent.  n.
233/1993)».