P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 13 comma 2-bis del d.lgs. n.  74/2000  (introdotto  con  la
legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del d.l. 13 agosto 2011
n.  138),  nella  parte  in  cui  condiziona  l'accesso  all'istituto
dell'applicazione  della  pena  di  cui  all'art.  444  c.p.p.   alla
preventiva estinzione dei debiti tributari, in riferimento agli artt.
3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113 della Costituzione. 
    Sospende, per gli imputati S.F, V.P., A.D. e C.A., il giudizio  e
il corso della prescrizione sino all'esito del  giudizio  incidentale
di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   Cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Torino, 15 dicembre 2014 
 
        Il G.U.P.: dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere