P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 comma 2-bis del d.lgs. n. 74/2000 (introdotto con la legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del d.l. 13 agosto 2011 n. 138), nella parte in cui condiziona l'accesso all'istituto dell'applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. alla preventiva estinzione dei debiti tributari, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113 della Costituzione. Sospende, per gli imputati S.F, V.P., A.D. e C.A., il giudizio e il corso della prescrizione sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, 15 dicembre 2014 Il G.U.P.: dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere