P. Q. M. 
 
    La Corte, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111 e  117,  primo  comma,
della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 6,  par.  1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, resa esecutiva con la legge di  autorizzazione
alla ratifica 4 agosto 1955, n. 848,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  17  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre  1946,  n.  233  (Ricostituzione
degli  Ordini  delle  professioni  sanitarie  e  per  la   disciplina
dell'esercizio delle professioni  stesse),  nei  termini  di  cui  in
motivazione; 
        sospende il presente giudizio; 
        dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
        dispone,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata  dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        ordina l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni; alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II  Sezione
civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2014. 
 
                      Il Presidente: Bucciante