P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, in relazione  all'art.  117,  1°  comma,
Cost. ed all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata e resa  esecutiva
con legge 4 agosto 1955 n. 848, come interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell'uomo, con  riferimento  all'art.  464-bis  comma  2°
c.p.p., nella parte in cui prevede che la  richiesta  di  sospensione
del procedimento con messa alla prova «puo' essere proposta fino alla
dichiarazione   di   apertura   del   dibattimento    nel    giudizio
direttissimo». 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  e  la  sospensione   del   presente   giudizio,   con
sospensione del corso della prescrizione del reato. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
presidente  del  Senato  ed  al  sig.  presidente  della  Camera  dei
deputati. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 
        Brindisi, 17 dicembre 2014 
 
                         Il Giudice: Cacucci