P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 117, 1° comma, Cost. ed all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con riferimento all'art. 464-bis comma 2° c.p.p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova «puo' essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo». Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio, con sospensione del corso della prescrizione del reato. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig. presidente del Senato ed al sig. presidente della Camera dei deputati. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Brindisi, 17 dicembre 2014 Il Giudice: Cacucci