TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 
Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ex artt.
                              134 Cost. 
 
    Il Tribunale di Verona nella persona del  dott.  Tiziano  Veller,
nel procedimento promosso da: 
        Garda Uno S.p.a. corrente in  Padeghe  del  Garda  (BS),  via
Barbieri n. 1 in persona del suo legale  rappresentane  pro  tempere,
ivi domiciliata e difesa ex R.D. 1578/1933 dall'avv. Fabrizio Gatti; 
 
                               Contro 
 
    Provincia di Verona con sede in Verona, via S. Maria Antica n.  1
in persona  del  Presidente  pro  tempore,  difesa  dall'avv.  Flavio
Leardini del Foro di  Verona  e  domiciliata  presso  lo  studio  del
medesimo in Verona, via Pomposa n. 20; 
    In punto: annullamento Ordinanza  -  ingiunzione  n.  276  emessa
dalla Provincia di Verona in data 2 luglio 2012; 
    Ha  in  data  28  gennaio  2014  a  scioglimento  della   riserva
pronunciato emesso la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Considerato  che  la  decisione  del  ricorso,  a  parere   dello
scrivente, deve essere preceduta dalla soluzione della questione  di'
legittimita' costituzionale in merito all'art. 2  della  L.R.  Veneto
del 24 febbraio 2012 n. 11 che ha sostituito il primo comma dell'art.
65-bis L.R.  33/1985  come  segue:  «All'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  di  competenza  della  Regione,  previste
dall'art.  133  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  provvede  la
Provincia, ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o  dal
gestore del servizio di fognatura, il comune.» 
    Indi per cui, trattandosi di una impugnazione  di  una  ordinanza
ingiunzione si ripropone la questione relativa alla competenza  delle
province ordinarie ad emanare tali ordinanze. 
    Quindi trattasi di questione che, ictu  oculi,  e'  rilevante  ai
fini della  definizione  della  causa  ed  anche  non  manifestamente
infondata per le argomentazioni che seguono: 
        I) L'art. 117, comma 2 lettera s) Cost. dispone che lo  Stato
ha  potesta'  esclusiva  in  materia  di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema; sarebbe quindi  costituzionalmente  illegittima  una
norma regionale che disciplini tali aspetti, specialmente nell'ambito
sanzionatorio, che e' la  massima  espressione  di  tutela  sotto  il
profilo repressivo.  L'incostituzionalita'  apparirebbe  anche  sotto
altro aspetto, ossia quello di far rivivere con legge  regionale  una
precedente norma regionale gia' abrogata dalla legge statale. 
        II) L'art. 117, comma 2 lettera l) Cost. Considerando che  in
materia  di  giurisdizione  lo  Stato  ha  materia  esclusiva  e  che
l'ordinanza ingiunzione appare possedere tutte le peculiarita' di  un
titolo esecutivo, la norma con la quale si attribuisce ad  un  organo
il potere di emettere un atto di  simile  portata  deve  forzatamente
rientrare nell'ambito  giurisdizionale.  Ragion  per  cui  una  norma
Regionale che attribuisca alle Province  il  potere  di  emettere  un
titolo esecutivo apparirebbe come costituzionalmente illegittima. 
        III)  L'art.  117,  comma  3  Cost.   Compete   sempre   alla
legislazione  Nazionale,   anche   nelle   materie   a   legislazione
concorrente (es. tutela della salute, territorio ecc.) spettanti alle
Regioni, le determinazioni dei principi fondamentali delle materie. 
    L'art.  9,  legge  10  febbraio  1953  n.  62   stabilisce   che:
«L'emanazione di norme  legislative  da  parte  delle  Regioni  nelle
materie stabilite dall'art. 117 della Cost. si svolge nei limiti  dei
principi fondamentali quali risultano dalle leggi  che  espressamente
li stabiliscono per le singole materie; 
    L'art. 176, comma 1,  decreto  legislativo  n.  152/2006  dispone
espressamente che «Le  disposizioni  di  cui  alla  parte  terza  del
presente decreto che contengono materie di  legislazione  concorrente
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,  comma  3
Cost.» 
    Nella terza parte, rubricata «Norme  in  materia  di  difesa  del
suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e di  gestione  delle  risorse  idriche»,  l'intero
Titolo V e' dedicato al sistema sanzionatorio. Pertanto  risulterebbe
costituzionalmente illegittima una norma regionale  che  intervenisse
in un settore di legislazione concorrente nel quale tuttavia lo Stato
ha posto la preclusione derivante dalla determinazione  del  principi
fondamentali. 
    Motivi per  i  quali  ci  si  rimette  al  giudizio  della  Corte
Costituzionale.