TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ex artt. 134 Cost. Il Tribunale di Verona nella persona del dott. Tiziano Veller, nel procedimento promosso da: Garda Uno S.p.a. corrente in Padeghe del Garda (BS), via Barbieri n. 1 in persona del suo legale rappresentane pro tempere, ivi domiciliata e difesa ex R.D. 1578/1933 dall'avv. Fabrizio Gatti; Contro Provincia di Verona con sede in Verona, via S. Maria Antica n. 1 in persona del Presidente pro tempore, difesa dall'avv. Flavio Leardini del Foro di Verona e domiciliata presso lo studio del medesimo in Verona, via Pomposa n. 20; In punto: annullamento Ordinanza - ingiunzione n. 276 emessa dalla Provincia di Verona in data 2 luglio 2012; Ha in data 28 gennaio 2014 a scioglimento della riserva pronunciato emesso la seguente Ordinanza Considerato che la decisione del ricorso, a parere dello scrivente, deve essere preceduta dalla soluzione della questione di' legittimita' costituzionale in merito all'art. 2 della L.R. Veneto del 24 febbraio 2012 n. 11 che ha sostituito il primo comma dell'art. 65-bis L.R. 33/1985 come segue: «All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'art. 133 del decreto legislativo n. 152/2006 provvede la Provincia, ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.» Indi per cui, trattandosi di una impugnazione di una ordinanza ingiunzione si ripropone la questione relativa alla competenza delle province ordinarie ad emanare tali ordinanze. Quindi trattasi di questione che, ictu oculi, e' rilevante ai fini della definizione della causa ed anche non manifestamente infondata per le argomentazioni che seguono: I) L'art. 117, comma 2 lettera s) Cost. dispone che lo Stato ha potesta' esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; sarebbe quindi costituzionalmente illegittima una norma regionale che disciplini tali aspetti, specialmente nell'ambito sanzionatorio, che e' la massima espressione di tutela sotto il profilo repressivo. L'incostituzionalita' apparirebbe anche sotto altro aspetto, ossia quello di far rivivere con legge regionale una precedente norma regionale gia' abrogata dalla legge statale. II) L'art. 117, comma 2 lettera l) Cost. Considerando che in materia di giurisdizione lo Stato ha materia esclusiva e che l'ordinanza ingiunzione appare possedere tutte le peculiarita' di un titolo esecutivo, la norma con la quale si attribuisce ad un organo il potere di emettere un atto di simile portata deve forzatamente rientrare nell'ambito giurisdizionale. Ragion per cui una norma Regionale che attribuisca alle Province il potere di emettere un titolo esecutivo apparirebbe come costituzionalmente illegittima. III) L'art. 117, comma 3 Cost. Compete sempre alla legislazione Nazionale, anche nelle materie a legislazione concorrente (es. tutela della salute, territorio ecc.) spettanti alle Regioni, le determinazioni dei principi fondamentali delle materie. L'art. 9, legge 10 febbraio 1953 n. 62 stabilisce che: «L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'art. 117 della Cost. si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano dalle leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie; L'art. 176, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006 dispone espressamente che «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che contengono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost.» Nella terza parte, rubricata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», l'intero Titolo V e' dedicato al sistema sanzionatorio. Pertanto risulterebbe costituzionalmente illegittima una norma regionale che intervenisse in un settore di legislazione concorrente nel quale tuttavia lo Stato ha posto la preclusione derivante dalla determinazione del principi fondamentali. Motivi per i quali ci si rimette al giudizio della Corte Costituzionale.