P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1  e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 159 c.p. 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale,  per  contrarieta'  all'art.  3   della
Costituzione, dell'art. 10 bis del  decreto  legislativo  n.  74  del
2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi  fino  al
17  settembre  2011,  punisce  l'omesso  versamento  delle   ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata  ai  sostituti  anche  per
importi inferiori a 103.291,38 euro. 
    Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata  e
comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  della  Camera  dei
deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Dispone la sospensione del procedimento. 
        Milano, 30 gennaio 2015 
 
                     Il giudice: Banci Buonamici