P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, cosi' provvede: visti gli articoli 134, 136 e 137 Cost., l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948 e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 155/2012 per violazione dell'art. 1, comma 5-bis della legge n. 148/2011 (legge delega) e mancata considerazione del parere delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, per la parte di interesse e, segnatamente, ove (articoli 1-4) dispone la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Avezzano, conseguentemente disponendo in ordine alla competenza degli Uffici di sorveglianza e delle Corti d'assise di appello, e ancora di seguito impartendo disposizioni sui magistrati e sul personale amministrativo degli uffici giudiziari soppressi (art. 5), sui magistrati titolari di funzioni dirigenziali degli uffici giudiziari soppressi (art. 6), sulla polizia giudiziaria degli uffici soppressi (art. 7), sull'edilizia giudiziaria degli uffici soppressi (art. 8), le disposizioni transitorie (art. 9) e la clausola di invarianza (art. 9), e dell'art. 1, comma 5, della legge n. 148/2011, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, il tutto con riferimento al (dato per) soppresso Tribunale e Ufficio di procura della Repubblica di Avezzano, prima del termine normativamente previsto per l'esercizio della delega e senza prevedere, per i soli Uffici giudiziari abruzzesi, la possibilita' di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi delegati, nei termini e per le ragioni indicate in motivazione; rimette per l'effetto la questione alla Corte costituzionale per le determinazioni di competenza; sospende il giudizio in corso fino all'esito della definizione della questione incidentale di cui sopra. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone che all'esito il fascicolo sia trasmesso, con le prove delle avvenute notifiche e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Bruno Mollica, Presidente; Paolo Passoni, Consigliere; Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore. Il Presidente: Mollica L'estensore: Abbruzzese