P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo  -  L'Aquila,
non definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  in  epigrafe,  cosi'
provvede: 
    visti gli  articoli  134,  136  e  137  Cost.,  l'art.  1,  legge
costituzionale 9 febbraio 1948 e l'art. 23, legge 11 marzo  1953,  n.
87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale del decreto legislativo n.  155/2012  per
violazione dell'art. 1, comma 5-bis della legge  n.  148/2011  (legge
delega)  e  mancata  considerazione  del  parere  delle   Commissioni
giustizia  di  Camera  e  Senato,  per  la  parte  di  interesse   e,
segnatamente,  ove  (articoli  1-4)  dispone  la   soppressione   del
Tribunale   e   della   Procura   della   Repubblica   di   Avezzano,
conseguentemente disponendo in ordine alla competenza degli Uffici di
sorveglianza e delle Corti d'assise di appello, e ancora  di  seguito
impartendo disposizioni sui magistrati e sul personale amministrativo
degli uffici giudiziari soppressi (art. 5), sui  magistrati  titolari
di funzioni dirigenziali degli uffici giudiziari soppressi (art.  6),
sulla  polizia  giudiziaria  degli   uffici   soppressi   (art.   7),
sull'edilizia  giudiziaria  degli  uffici  soppressi  (art.  8),   le
disposizioni transitorie (art. 9) e la clausola di  invarianza  (art.
9), e dell'art. 1, comma 5, della legge n. 148/2011, con  riferimento
agli articoli 3 e 97 della Costituzione, il tutto con riferimento  al
(dato per) soppresso Tribunale e Ufficio di procura della  Repubblica
di  Avezzano,  prima  del   termine   normativamente   previsto   per
l'esercizio della  delega  e  senza  prevedere,  per  i  soli  Uffici
giudiziari abruzzesi, la possibilita' di disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi delegati, nei  termini  e  per  le
ragioni indicate in motivazione; 
    rimette per l'effetto la questione alla Corte costituzionale  per
le determinazioni di competenza; 
    sospende il giudizio in corso fino  all'esito  della  definizione
della questione incidentale di cui sopra. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito e sulle spese. 
    Dispone che la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone che all'esito il fascicolo sia trasmesso,  con  le  prove
delle avvenute notifiche e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
    Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno  17
dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: 
 
    Bruno Mollica, Presidente; 
    Paolo Passoni, Consigliere; 
    Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore. 
 
                       Il Presidente: Mollica 
 
 
                                              L'estensore: Abbruzzese