TRIBUNALE DI BOLOGNA 
                           Sezione lavoro 
 
    Procedimento n. 2243/2014, promosso da: H, J. J. N., contro INPS,
avente ad oggetto: richiesta di assegno sociale all'NPS, da parte  di
cittadino Siriano residente in Italia dal 1° agosto 1992, ma privo di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
    Il Tribunale ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    H. J. J. N. ha convenuto in giudizio l'Inps, dinanzi al Tribunale
di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro. 
    Affermava di essere cittadino Siriano, regolarmente residente  in
Bologna dal 1° agosto 1992, e di avere presentato  domanda  all'Inps,
in data 21 maggio 2013, per la concessione dell'assegno sociale. 
    Affermava poi che l'Inps aveva respinto la richiesta, poiche'  il
ricorrente non era in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 80, comma 19°  legge
23 dicembre 2000 n. 388. 
    Proseguiva contestando fondatezza di tale decisione dell'Istituto
previdenziale, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione  di
Giudice del Lavoro, condannasse l'Inps alla erogazione del beneficio. 
    Si costituiva  in  giudizio  l'Inps  affermando  che  la  domanda
amministrativa del ricorrente, avente ad  oggetto  il  riconoscimento
dell'assegno  sociale,  era  stata  respinta,  poiche'  il   medesimo
ricorrente non era in  possesso  di  permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo  periodo,  ex  art.  80,  comma  19°  legge  23
dicembre 2000 n. 388. 
    Tutto cio'  premesso,  Osserva  il  Tribunale  che  la  norma  in
questione appare insanabilmente contrasto con l'art. 10, primo  comma
della carta Costituzionale, dal momento che tra le norme del  diritto
internazionale generalmente riconosciute rientrano  quelle  che,  nel
garantire i diritti inviolabili indipendentemente dalla  appartenenza
a determinate  entita'  politiche,  vietano  la  discriminazione  nei
confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio
dello Stato, poiche' al legislatore e' consentito dettare norme,  non
palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di
extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a  soggiornare
non sia in discussione, non si possono  discriminare  gli  stranieri,
stabilendo,  nei  loro  confronti,  particolari  limitazioni  per  il
godimento dei diritti fondamentali della persona. 
    Sul punto la Corte  costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata  in
situazioni analoghe con le sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009. 
    Nella presente  fattispecie  ravvisa  inoltre  il  Tribunale  una
palese violazione dell'art. 117, 1° comma della Carta Costituzionale,
in relazione all'art. 14 Convenzione per La Salvaguardia dei  Diritti
Dell'uomo e delle Liberta'  Fondamentali,  nonche'  dell'art.  1  del
Protocollo della Convenzione stessa, adottata a  Parigi  in  data  20
marzo 1952, e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 948,  come
interpretata dalla Corte Europea dei diritti  dell'uomo,  sulla  base
delle considerazioni svolte nella Sentenza della Corte costituzionale
n. 87/2010, dovendosi ritenere che le  prestazioni  assistenziali  in
esame sono destinate a  consentire  il  concreto  soddisfacimento  di
bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona, ovvero a
costituire un diritto fondamentale, in quanto garanzia per la  stessa
sopravvivenza del soggetto beneficiario. 
    La violazione dell'art. 117 comma 1° della Carta  Costituzionale,
in relazione all'art. 14 Convenzione per La Salvaguardia dei  Diritti
Dell'uomo e delle Liberta' Fondamentali, appare ancora piu' evidente,
ove si pensi che la prestazione oggetto del presente procedimento  e'
in ogni caso subordinata all'esistenza di uno stato  di  bisogno  del
richiedente e della sua famiglia,  quest'ultima  ove  esistente,  dal
momento che la concessione del beneficio in parola e' subordinata  al
non superamento di limiti reddituali del richiedente e  del  coniuge,
ove il  richiedente  sia  sposato,  ed  e'  subordinata  altresi'  al
requisito della effettiva e stabile residenza da almeno  dieci  anni,
nel territorio italiano. 
    La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai  fini
della decisione atteso che il ricorrente e' in possesso  di  tutti  i
requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'assegno sociale, e
la Difesa dell'Istituto non ha contestato la sussistenza di tutti gli
altri requisiti necessari alla concessione, allegano che  il  rifiuto
della prestazione e'  dipeso  unicamente  dal  mancato  possesso  del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  ai  sensi
dell'art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388.