P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  rimette
alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art.  4,  comma  1  della  legge  19
febbraio 2004, n. 40, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 Cost.,
nonche' con l'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione agli
articoli 8 e 14 della  Cedu  nella  parte  in  cui  dette  norme  non
consentono il ricorso alla  procreazione  medicalmente  assistita,  e
dunque  anche  alla  diagnosi  preimpianto,  alle   coppie   fertili,
portatrici di malattia geneticamente trasmissibile. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
Cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Milano il 4 marzo 2015 
 
                         Il giudice: Flamini