P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 4, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 Cost., nonche' con l'art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 della Cedu nella parte in cui dette norme non consentono il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, e dunque anche alla diagnosi preimpianto, alle coppie fertili, portatrici di malattia geneticamente trasmissibile. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano il 4 marzo 2015 Il giudice: Flamini