P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Calabria  (Sezione
Seconda)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,  della
legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 ("Norme in  materia
di nomine e di personale della Regione Calabria"), per contrasto  con
gli artt. 3,  97  e  98  della  Costituzione,  ordinando  l'immediata
trasmissione degli atti della controversia alla Corte Costituzionale,
per le ragioni esposte in motivazione; 
    Accoglie  provvisoriamente  la  domanda  cautelare   e   sospende
provvisoriamente gli effetti dell'impugnato provvedimento, fino  alla
camera di consiglio di ripresa  del  giudizio  cautelare,  successiva
alla definizione della questione di legittimita' costituzionale. 
    Le spese della presente fase  saranno  regolate  dalla  pronuncia
definitiva del giudizio cautelare. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al  Presidente  della
Giunta della Regione Calabria, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
    Ordina che la  presente  ordinanza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
 
    Cosi' deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del giorno  7
maggio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
      Salvatore Schillaci, Presidente; 
 
      Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore; 
      Francesco Tallaro, Referendario. 
 
                      Il Presidente: Schillaci 
 
 
                                                L'estensore: Anastasi