P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 ("Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria"), per contrasto con gli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione, ordinando l'immediata trasmissione degli atti della controversia alla Corte Costituzionale, per le ragioni esposte in motivazione; Accoglie provvisoriamente la domanda cautelare e sospende provvisoriamente gli effetti dell'impugnato provvedimento, fino alla camera di consiglio di ripresa del giudizio cautelare, successiva alla definizione della questione di legittimita' costituzionale. Le spese della presente fase saranno regolate dalla pronuncia definitiva del giudizio cautelare. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta della Regione Calabria, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Schillaci, Presidente; Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore; Francesco Tallaro, Referendario. Il Presidente: Schillaci L'estensore: Anastasi