P.Q.M. Visti gli artt. 123 Cost. e 23 Legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-ter D.L.vo n. 74/2000 per violazione dell'art. 117 1° comma Cost., nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; Sospende il procedimento in corso e dispone, a cura della Cancelleria, la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato; Dispone, altresi', l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale assieme agli atti del giudizio, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Treviso, 18 febbraio 2015 Il Giudice: Biagetti