P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 123 Cost. e 23 Legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-ter D.L.vo  n.  74/2000  per
violazione dell'art. 117 1° comma Cost., nei termini e per le ragioni
di cui in motivazione; 
    Sospende il  procedimento  in  corso  e  dispone,  a  cura  della
Cancelleria, la notificazione della presente ordinanza al  Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  e  la  comunicazione  della  stessa  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato; 
    Dispone,  altresi',  l'immediata  trasmissione   della   presente
ordinanza alla Corte costituzionale assieme agli atti  del  giudizio,
con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. 
 
        Treviso, 18 febbraio 2015 
 
                        Il Giudice: Biagetti