P.Q.M. 
 
    Il G.E. visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli artt. 3, 13 co. 1, 27 co. 3, 24 co.  4  della  Costituzione,  la
questione relativa alla conformita' a Costituzione degli  artt.  657,
comma 4, 671 cod. proc. pen., nonche' 81 co. 2 c.p.  nella  parte  in
cui non consentono al Giudice dell'Esecuzione, una volta ritenuta  la
continuazione tra reati per i quali la pena e' espiata e reati per  i
quali e' in corso di espiazione, di verificare la data di commissione
del reato per cui e' in  corso  l'esecuzione  e,  ove  differente  ed
antecedente a quella di accertamento; nelle ipotesi di  continuazione
tra reato associativo e  reati-fine,  tenere  conto,  ai  fini  della
fungibilita'  della  custodia  espiata   sine   titulo,   quella   di
commissione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   Cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al   Pubblico
Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  che
sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Lecce, 18 giugno 2015 
 
                  Il G.E.: dott. Vincenzo Braucato