P.Q.M. Il G.E. visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13 co. 1, 27 co. 3, 24 co. 4 della Costituzione, la questione relativa alla conformita' a Costituzione degli artt. 657, comma 4, 671 cod. proc. pen., nonche' 81 co. 2 c.p. nella parte in cui non consentono al Giudice dell'Esecuzione, una volta ritenuta la continuazione tra reati per i quali la pena e' espiata e reati per i quali e' in corso di espiazione, di verificare la data di commissione del reato per cui e' in corso l'esecuzione e, ove differente ed antecedente a quella di accertamento; nelle ipotesi di continuazione tra reato associativo e reati-fine, tenere conto, ai fini della fungibilita' della custodia espiata sine titulo, quella di commissione. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lecce, 18 giugno 2015 Il G.E.: dott. Vincenzo Braucato