P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui la medesima, abrogando l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dispone al 31 ottobre 2014 la cessazione del trattenimento in servizio oltre il limite di eta' degli avvocati dello Stato e, subordinatamente, nella parte in cui non fissa la data di cessazione del trattenimento in servizio per gli avvocati dello Stato al 31 dicembre 2015, cosi' come previsto per i magistrati, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione. 2) dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, all'Avvocatura Generale dello Stato e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Giulia Ferrari, Presidente FF Rosa Perna, Consigliere Ivo Correale, Consigliere, Estensore Il Presidente: Giulia Ferrari L'estensore: Ivo Correale