P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe
proposto: 
    1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art.  1,  commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito  con
modifiche in legge 11 agosto 2014, n. 114,  nella  parte  in  cui  la
medesima, abrogando l'art. 16 del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  503,  dispone  al  31  ottobre  2014  la  cessazione   del
trattenimento in servizio oltre il  limite  di  eta'  degli  avvocati
dello Stato e, subordinatamente, nella parte in cui non fissa la data
di cessazione del trattenimento in servizio per  gli  avvocati  dello
Stato al 31 dicembre 2015, cosi' come previsto per i  magistrati,  in
riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione. 
    2) dispone la  sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 
    Ordina che a cura della Segreteria  della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata al ricorrente, all'Avvocatura Generale dello
Stato e al Presidente del Consiglio dei Ministri  nonche'  comunicata
ai  Presidenti  della  Camera  dei  Deputati  e  del   Senato   della
Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera di  consiglio  del  4  novembre
2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Giulia Ferrari, Presidente FF 
        Rosa Perna, Consigliere 
        Ivo Correale, Consigliere, Estensore 
 
                    Il Presidente: Giulia Ferrari 
 
 
                                            L'estensore: Ivo Correale