P.Q.M. 
 
    1) Letto la legge  11  marzo  1953,  n.  87,  art.  23,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale del combinato  disposto  del  decreto  legislativo  1°
settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, e art. 15,  comma  2,  per
contrasto con l'art. 76 Cost., ed in relazione alla legge  18  giugno
2009, n. 69, art. 54, commi 1 e  4,  ovvero  per  contrasto  con  gli
articoli 3 e 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 7, nella parte in  cui
ne discende non essere piu' previsto che il ricorso disciplinato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  art.
170, e' proposto entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione. 
    2) Sospende il presente giudizio. 
    3) Ordina che, a cura della Cancelleria,  la  presente  ordinanza
sia notificata  alle  parti  in  causa,  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    4) Ordina,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata  dalla
Cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    5) Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. 
      Trani, 20 giugno 2015 
 
            Il Giudice: dott. Giuseppe Gustavo Infantini