P.Q.M. 1) Letto la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, e art. 15, comma 2, per contrasto con l'art. 76 Cost., ed in relazione alla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, commi 1 e 4, ovvero per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 7, nella parte in cui ne discende non essere piu' previsto che il ricorso disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, e' proposto entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione. 2) Sospende il presente giudizio. 3) Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. 4) Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dalla Cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 5) Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Trani, 20 giugno 2015 Il Giudice: dott. Giuseppe Gustavo Infantini