P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    La Corte dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.10, legge regionale
n. 19/1999  cosi'  come  modificato  dall'art.  13,  comma  1,  legge
regionale n. 22/2007, per contrasto con gli articoli 97 e  117  della
Costituzione; 
    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  la  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
 
      Cosi' deciso in Catanzaro, nella camera  di  consiglio  del  21
gennaio 2016. 
 
                 Il Presidente: dr. Emilio Sirianni 
 
 
                      Il Consigliere estensore: dr.ssa Barbara Fatale