P. Q. M. Visti gli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87; La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.10, legge regionale n. 19/1999 cosi' come modificato dall'art. 13, comma 1, legge regionale n. 22/2007, per contrasto con gli articoli 97 e 117 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2016. Il Presidente: dr. Emilio Sirianni Il Consigliere estensore: dr.ssa Barbara Fatale