TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA 
                       Pubblico impiego lavoro 
 
    Nella causa civile iscritta al  n.  r.g.  357/2015  promossa  da:
Salvatore  Coriale  (C.F.  CRLSVT59E11C352U),   con   il   patrocinio
dell'avv. Mavilla Federico e dell'avv...., elettivamente  domiciliato
in via Passaggio Folliez n. 1 Aosta presso il difensore avv.  Mavilla
Federico, attore; 
    Contro Regione autonoma Valle d'Aosta (C.F. 80002270074), con  il
patrocinio  dell'avv.  Tosi  Paolo  e  dell'avv.....,   elettivamente
domiciliato in via Paleocapa 6 20121 Milano presso il difensore  avv.
Tosi Paolo, convenuta. 
    Il Giudice dott. Eugenio Gramola, a  scioglimento  della  riserva
assunta all'udienza del 21 aprile 2016, ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza. 
    Letti gli atti del procedimento 357/2015; 
 
                               Osserva 
 
    Espone il ricorrente, nel procedimento suddetto, di aver iniziato
a prestare il servizio presso il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
essendosi  reso  vincitore,  nell'anno  1990,  di  un   concorso   in
conseguenza del quale diveniva Ufficiale del Ruolo Tecnico Antincendi
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
    Poiche' a far data dal 1°  gennaio  2000  i  servizi  antincendio
venivano trasferiti dallo Stato alla Regione autonoma Valle  d'Aosta,
il Coriale transitava con il medesimo profilo professionale nel Corpo
valdostano dei Vigili del fuoco. 
    Nel 2000 la Regione Valle d'Aosta ha programmato  l'indizione  di
un concorso per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale  sul  posto
vacante di Comandante regionale dei vigili del fuoco. 
    Il Coriale ha partecipato al  concorso,  indetto  con  bando  del
dicembre 2000, collocandosi al primo posto in graduatoria. 
    La  Giunta  regionale  ha  quindi  approvato   l'assunzione   del
ricorrente  inquadrandolo  nella  qualifica  unica   dirigenziale   a
decorrere dal 1° settembre 2001 per il periodo dal 1° settembre  2001
al termine della legislatura in corso. 
    Di fatto il detto incarico ha avuto termine nel febbraio 2003, ed
e' stato seguito da una serie di altri, dallo stesso contenuto,  fino
al marzo 2012. 
    Nel 2012 il Coriale e' stato  individuato  dal  Presidente  della
Regione per l'incarico fiduciario di Comandante regionale dei  vigili
del fuoco ai sensi  dell'art.  11,  comma  2-bis,  L.R.  n.  22/2010,
introdotto dalla L.R. 3/2012. 
    La norma in effetti recita: Sono altresi' incarichi  dirigenziali
fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili
del fuoco, conferiti con  contratti  di  lavoro  subordinato,a  tempo
determinato, cui si applicano le disposizioni relative  ai  requisiti
professionali previsti dall'art. 40 della legge regionale 10 novembre
2009, n. 37. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano  le
disposizioni di cui all'art. 10, comma 1. 
    L'art. 10, comma 1 l.r. 22/2010  a  sua  volta  prevede  che  gli
incarichi dirigenziali fiduciari  di  Segretario  generale,  Capo  di
Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto  della  Presidenza  della  Regione
sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su  proposta
del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura e ad  ogni
successiva vacanza di incarico. Tali  incarichi  sono  revocabili  in
qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione  e  sono,
in ogni caso, correlati alla durata in carica  di  quest'ultimo.  Gli
incarichi continuano  ad  essere  esercitati  dai  titolari  fino  al
successivo conferimento. 
    L'incarico al Coriale e' stato conferito con  decorrenza  dal  1°
aprile 2012, previo collocamento in aspettativa dalla qualifica unica
dirigenziale come previsto dall'art. 11 all'epoca vigente. 
    Questo e' cessato al termine della legislatura nel luglio 2013. 
    Nella successiva legislatura il Presidente della Giunta regionale
ha  ancora  individuato  il  Coriale  per  l'incarico  di  Comandante
regionale dei vigili del fuoco. 
    L'incarico de quo e' stato conferito con decorrenza dal 6  agosto
2013, sempre previo collocamento in aspettativa. 
    In data 11 settembre 2015, con nota prot. n. 15549/UP, la Regione
Autonoma Valle d'Aosta comunicava al Coriale di aver revocato in capo
allo stesso l'incarico fiduciario di Comandante dei VV.F. valdostani,
attribuendogli quello di Vicecomandante del corpo medesimo: il  tutto
come da D.G.R. n. 1306 dell'11 settembre 2015. 
    Non essendovi altri posti  dirigenziali  disponibili  il  Coriale
accettava l'incarico di vicecomandante. 
    Questi, in ricorso, rileva che per ragioni pretestuose, egli, che
aveva osato  dissentire  dalle  scelte  operate  dall'Amministrazione
regionale, era stato demansionato e, in totale  violazione  dell'art.
97 della Costituzione, privato  del  proprio  posto  dirigenziale,  e
messo nell'umiliante condizione di  dovere  fungere  da  vice  ad  un
soggetto dotato di minore professionalita', in un Corpo del quale era
stato Comandante per quasi 15 anni. 
    Altro e' il punto di vista della Regione resistente, che  afferma
che le prese di posizione del  Coriale  erano  incompatibili  con  le
scelte di fondo che l'Amministrazione regionale intendeva effettuare. 
    Per l'incarico di Comandante dei vigili del fuoco e' stato quindi
indicato il sig. Pio Porretta, attuale terzo chiamato in giudizio. 
    Nelle articolatissime conclusioni il ricorrente richiede che  gli
venga riassegnato l'incarico del quale e' stato privato, quanto meno,
in via subordinata, per il periodo  residuo  fino  a  raggiungere  la
durata  minima  triennale  prevista  all'art.  19  comma  2   decreto
legislativo 165/2001 quanto agli incarichi dirigenziali. 
    Questi, in sintesi, i  fatti,  va  osservato  che  il  ricorrente
ritiene che l'agire  della  Regione  sia  totalmente  illegittimo  in
quanto l'art. 11 comma  2-bis  l.r.  22/2010  sarebbe  manifestamente
incostituzionale: 
        Esso,  ad  avviso  del  ricorrente,  viola  l'art.  97  della
Costituzione sia sotto il profilo della  buona  amministrazione,  sia
sotto  quello  dell'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  mediante
concorso. 
    Rileva   anche   il   ricorrente   che   nel   pubblico   impiego
contrattualizzato le norme che  vi  sovrintendono  hanno  natura  non
pubblicistica, bensi' strettamente civilistica, sicche' rimangono  al
di fuori della potesta' legislativa regionale. 
    Tali considerazioni di principio sono senz'altro esatte: infatti,
per la miglior chiarezza di discorso,  puo'  esser  rilevato  che  la
stessa Corte costituzionale con sentenza n. 37  del  17  marzo  2015,
ricorda che secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
nessun dubbio puo' nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di
incarichi dirigenziali  nell'ambito  di  un'amministrazione  pubblica
debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e  che  il
concorso sia necessario anche nei  casi  di  nuovo  inquadramento  di
dipendenti gia' in servizio. 
    La sentenza 7 luglio 2015 n. 180 osserva  poi  che  e'  indirizzo
costante di  questa  Corte  quello  secondo  cui  per  effetto  della
«intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro  alle  dipendenze
delle  pubbliche  amministrazioni,  che   interessa,   altresi',   il
personale delle Regioni, la materia e'  regolata  dalla  legge  dello
Stato e, in virtu' del rinvio da essa operato,  dalla  contrattazione
collettiva» (sentenza n. 286 del  2013).  Infatti,  a  seguito  della
suddetta privatizzazione, la materia cui va ricondotto il rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni  ivi  comprese
le Regioni e' quella dell'ordinamento  civile,  che  appartiene  alla
potesta' del legislatore statale,  il  quale  «ben  puo'  intervenire
[...] a conformare gli istituti del rapporto  di  impiego  attraverso
norme  che  si  impongono  all'autonomia  privata  con  il  carattere
dell'inderogabilita', anche in relazione ai rapporti di  impiego  dei
dipendenti delle Regioni (sent. n. 19 del 2013)»  -(sentenza  n.  228
del 2013). In altri termini, «la disciplina del  rapporto  lavorativo
dell'impiego  pubblico  privatizzato  e'  rimessa   alla   competenza
legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  l),
Cost., in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», che
vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr.  sentenza  n.
151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007)» (sentenza n.  77  del  2013).
Con riguardo, poi,  specificamente,  all'assegnazione  temporanea  di
personale ad altre mansioni, questa Corte ha gia' avuto occasione  di
affermare che essa «tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto
di lavoro. Ne' concreta,  cioe',  una  modificazione  temporanea  con
riguardo al contenuto della  prestazione  lavorativa»  delineando  un
«mutamento  provvisorio  di   mansioni».   Pertanto,   «la   relativa
disciplina rientra [...] nella materia del rapporto di lavoro e,  per
esso, dell'ordinamento civile, [...] di  competenza  esclusiva  dello
Stato ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  1)  Cost.»
(sentenza n. 17 del 2014)». 
    Questo giudicante ritiene, sul punto, estremamente  significativa
la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  151  del  2010,  emessa
proprio nei confronti di una legge della Regione Valle d'Aosta. Nella
parte motiva, tra l'altro, si legge:  La  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta n.
5 del 2009 sollevata in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera 1), Cost. e' fondata. 2.1. - La  disposizione  censurata,  al
comma  1,  disciplina  il  potere  dell'amministrazione  pubblica  di
procedere a controlli sullo stato di malattia dei  propri  dipendenti
e,  al  comma  2,  definisce  le  fasce  orarie   di   reperibilita',
strumentali alla concreta attuazione ed efficacia di quel controlli. 
    Tali norme regolano, quindi, un'espressione particolare del  piu'
generale potere di controllo che l'ordinamento riconosce in  capo  al
datore di lavoro. La fonte di tale potere e' il contratto  di  lavoro
laddove si tende a garantire l'interesse della parte datoriale ad una
corretta esecuzione degli obblighi del prestatore di lavoro. 
    Trattandosi  di  uno  dei  poteri  principali  che  l'ordinamento
attribuisce ad una delle parti di un rapporto contrattuale (quello di
lavoro subordinato) la relativa disciplina deve essere  uniforme  sul
territorio nazionale e imporsi anche alle Regioni a statuto speciale,
cosi' come gia' affermato da questa Corte  con  riferimento  a  norme
concernenti  altri  istituti  del  rapporto   di   pubblico   impiego
«contrattualizzato» (sentenze n. 189 e n. 95 del 2007). 
    I commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del
2009 sono dunque  illegittimi,  essendo  riconducibili  alla  materia
«ordinamento civile» che  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., riserva alla competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato.
(...)  Infatti,  se   il   potere   di   controllo   della   Pubblica
amministrazione sulle assenze per malattia, dei  dipendenti,  il  cui
rapporto di lavoro e' retto  dalla  disciplina  generale  di  diritto
privato,  appartiene  alla  materia  dell'ordinamento  civile,   alle
Regioni  e  comunque  precluso  porre  in  essere,  con  propri  atti
legislativi,   ogni   disciplina   di   quei   controlli.   E    cio'
indipendentemente  dal  contenuto  della  normativa   statale   nella
materia. 
    In   sostanza,   quindi,   sulla   base   della    giurisprudenza
costituzionale, la Regione Valle d'Aosta, pur a statuto speciale, non
ha potesta' legislativa alcuna in ordine alla disciplina del pubblico
impiego contrattualizzato, e, qualora vi legiferi, non  puo'  emanare
norme difformi a quelle statali. 
    Orbene: la  legge  statale  non  obbliga  sempre  e  comunque  ad
avvalersi del concorso pubblico per la scelta dei  dirigenti:  l'art.
19 comma  6  decreto  legislativo  165/2001  statuisce  infatti:  Gli
incarichi di cui ai commi da 1  a  5  possono  essere  conferiti,  da
ciascuna amministrazione, entro il limite  del  10  per  cento  della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima  fascia  dei
ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione  organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a  tempo  determinato  ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di,  tali  incarichi,
comunque,  non  puo'  eccedere,  per  gli   incarichi   di   funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre  anni,  e,  per
gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque
anni (...). 
    Ma non e' prevista la possibilita' di  revoca  ad  libitum  degli
incarichi dirigenziali. 
    Essa e' infatti ritenuta ammissibile soltanto per  gli  incarichi
di carattere apicale, nel quale vi e' un stretto intuitus  persona  e
tra l'organo politico e il dirigente  che  deve  curare  l'esecuzione
delle fondamentali direttive ai livelli piu' elevati. 
    Non e certo necessario, se non per  mera  comodita'  di  lettura,
ricordare che codesta Corte ritiene (sentenza 24 giugno 2010, n. 224)
che  la  cessazione  anticipata  degli  incarichi  dirigenziali   «e'
ammissibile  solo   a   seguito   dell'accertamento   dei   risultati
conseguiti,  e  solo  dopo  un  giusto  procedimento   che   consenta
all'interessato di svolgere le proprie difese e che si  concluda  con
un   formale   provvedimento    motivato    sindacabile    in    sede
giurisdizionale»  (...)In   termini   generali,   questa   Corte   ha
innanzitutto chiarito  che  i  predetti  meccanismi  di  c.d.  spoils
system, ove riferiti a figure  dirigenziali  non  apicali,  ovvero  a
titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non
attribuisce, in ragione delle  loro  funzioni,  rilievo  esclusivo  o
prevalente al criterio della personale  adesione  del  nominato  agli
orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina, si pongono
in  contrasto  con  l'art.  97  Cost.,  in  quanto  pregiudicano   la
continuita' dell'azione amministrativa, introducono  in  quest'ultima
un  elemento  di  parzialita',  sottraggono  al  soggetto  dichiarato
decaduto  dall'incarico  le  garanzie  del  giusto   procedimento   e
svincolano la rimozione dei dirigente dall'accertamento oggettivo dei
risultati conseguiti...  Circa  il  requisito  della  apicalita',  la
sentenza n. 104 del  2007  ha  infatti  rilevato  come,  nell'assetto
organizzativo  della  Regione  Lazio,  vi   sia   in   realta'   «una
molteplicita' di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che
unisce l'organo politico ai direttori generali delle Asl». 
    Per l'effetto, se il  comandante  dei  Vigili  del  fuoco  e'  un
Dirigente apicale, nel senso sopra indicato, la norma regionale,  pur
emanata  in  materia  nella  quale  la  Regione   non   ha   potesta'
legislativa, e' comunque conforme alla legge statale e non viola  ne'
l'art. 117 comma 2 lett L) della Costituzione ne' l'art. 97; in  caso
contrario la violazione sussiste. 
    A questo giudicante non pare che il  Comandante  dei  Vigili  del
Fuoco sia un dirigente apicale, specie poi  in  una  piccola  realta'
come quella della Valle d'Aosta, nella quale appare  escluso  che  il
Dirigente  di  un  piccolo  Corpo   possa   occuparsi   soltanto   di
generalissime problematiche di indirizzo politico - istituzionale. 
    Vi sono, pero',  piu'  specifici  motivi  che  giustificano  tale
affermazione di principio. 
    Intanto, al Comandante dei Vigili  del  fuoco  e'  richiesta  una
specifica preparazione tecnica: l'art. 40 della  legge  regionale  10
novembre 2009, n. 37 infatti prevede: 
        1. A capo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e'  posto
un dirigente che assume la denominazione di Comandante regionale  dei
vigili del fuoco. 
        2. Il  Comandante  e'  coadiuvato,  nello  svolgimento  delle
proprie funzioni, da altro dirigente che assume la  denominazione  di
Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco. 
        3. In caso di assenza o impedimento del  Comandante,  comando
vicario e' svolto dal Vicecomandante. 
        4. Il Comandante e il Vicecomandante regionali dei vigili del
fuoco, oltre al diploma di  laurea,  devono  essere  in  possesso  di
entrambi i seguenti requisiti: 
          a) appartenenza al ruolo del personale  professionista  del
Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale  permanente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o  dei  corrispondenti  Corpi  o
servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome; 
          b) servizio effettivo, per  un  periodo  di  almeno  cinque
anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi  direttore  o
ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco  o  in
un profilo. professionale almeno equivalente del personale permanente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o
servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. 
        5. Gli incarichi di  cui  ai  commi  1  e  2  possono  essere
altresi' conferiti a chi ricopra, o abbia  ricoperto  per  almeno  un
anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello  di
Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi  o  servizi
delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. 
        6. L'incarico di Comandante o Vicecomandante e' incompatibile
con la titolarita' di cariche pubbliche elettive. 
        7.  In  caso  di  contestuale  assenza  o   impedimento   del
Comandante e del Vicecomandante, i  compiti  connessi  alla  gestione
operativa-tecnica possono essere affidati ad un ispettore  antincendi
direttore o ad un ispettore antincendi, con  almeno  cinque  anni  di
anzianita' nel ruolo, designati dal Comandante. 
    Pare  a  questo  giudice  remittente  che  gia'  l'insieme  degli
specifici requisiti di carattere tecnico richiesti al Comandante  dei
Vigili del Fuoco dall'art. 4 sopra riportato lasci intendere  che  si
tratta di un incarico principalmente di carattere tecnico. 
    Se si esaminano, poi, i requisiti specifici per  il  conferimento
dell'incarico previsti dalla deliberazione 11 settembre 2015 n.  1303
(immediatamente precedente la n. 1306, adottata in pari data, che  ha
sostituito il Comandante dei Vigili  del  Fuoco)  si  rileva  che  la
maggior parte dei  compiti  indicati  e'  di  carattere  strettamente
tecnico, in taluni casi anche su questioni  di  dettaglio  del  tutto
incompatibili con l'esercizio di funzioni dirigenziali  di  carattere
apicale, tali da richiedere un rapporto strettamente  fiduciario  con
l'autorita' politica (cfr., ad esempio, punti 4, 7, 12). 
    Essa, prodotta al doc. 33 della Regione resistente, riporta: 
CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDANTE 
Livello 2 Graduazione A 
REQUISITI SPECIFICI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
Incarico fiduciario. 
Funzioni 
    1.  Ha  la  diretta  responsabilita'  dell'organizzazione  e  del
funzionamento dei servizi antincendio affidati al personale del Corpo
valdostano del vigili del fuoco. 
    2. Assicura, anche per gli aspetti connessi alla  Difesa  Civile,
il servizio di soccorso tecnico urgente e di estinzione degli incendi
su tutto il territorio regionale. 
    3. Partecipa  alle  attivita'  di  pianificazione  di  protezione
civile di competenza dei Vigili del fuoco. 
    4.   Assicura,   nel   rispetto   delle   norme   nazionali    ed
internazionali,   l'organizzazione   e   l'attuazione   dei   servizi
antincendi aeroportuali. 
    5. Cura  l'organizzazione  del  personale  volontario  del  Corpo
valdostano dei vigili del fuoco, ne dispone la chiamata  in  servizio
temporaneo, ne assicura il coordinamento  dell'attivita'  con  quella
del  personale  professionista  e  provvede  all'assistenza  ai  suoi
organi. 
    6. Provvede all'organizzazione ed all'attuazione degli interventi
al di fuori del territorio regionale nei casi di cui agli articoli  5
- comma 2 - e 17 della L.R. n. 37/09. 
    7. Provvede all'organizzazione ed al funzionamento  del  servizio
di prevenzione degli incendi ed al rilascio delle certificazioni, dei
pareri, delle autorizzazioni e di  ogni  altro  atto  previsto  dalla
normativa vigente in materia. 
    8. Presiede la  Commissione  tecnica  regionale  per  prevenzione
degli incendi  e  partecipa,  con  facolta'  di  delega,  alle  altre
Commissioni previste dalla normativa vigente. 
    9. Cura la cooperazione transfrontaliera e  i  rapporti  con  gli
organi dello Stato e con gli organismi internazionali  competenti  in
materia di  soccorso,  prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi  e
formazione anche mediante la  predisposizione  di  idonei  accordi  o
convenzioni. 
    10. Provvede all'organizzazione ed all'attuazione dei servizi  di
vigilanza antincendio di cui  all'art.  18  del  decreto  legislativo
139/2006 e, per quanto competenza,  alla  formazione  del  lavoratori
prevista dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. 
    11. Partecipa, con la protezione civile,  all'elaborazione  della
pianificazione di emergenza relativa al rischio industriale. 
    12. Cura, di concerto con le strutture regionali  competenti,  le
attivita' connesse allo sviluppo e alla manutenzione  delle  sedi  di
servizio del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili
del  fuoco  nonche'  della  struttura  di  addestramento   denominata
«Finestra di Sorreley-Meysattaz» e della Scuola Regionale Antincendi,
di cui e' responsabile. 
    13.  Provvede  alla  gestione  amministrativa  e  contabile   del
personale, gestisce le  procedure  di  appalto  dei  lavori  e  delle
forniture di beni e servizi destinati al Corpo valdostano dei  vigili
del fuoco. 
    14. Partecipa  alle  attivita'  di  protezione  civile  anche  in
sostituzione del Capo  della  Protezione  civile,  nel  caso  di  sua
assenza   o   impedimento,   per   quanto   concerne   la    gestione
tecnico-operativa in situazioni emergenziali,  secondo  le  modalita'
definite da apposita deliberazione della Giunta regionale. 
    15. E' individuato, ai sensi  del  decreto  legislativo  81/2008,
quale  datore  di  lavoro  del  personale  assegnato  alle  strutture
dirigenziali  del  Corpo  Valdostano  dei  Vigili  del  fuoco,   alle
condizioni previste dalla deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
1722/2013. 
    Per di piu', e cio' appare davvero decisivo,  il  Comandante  dei
vigili del fuoco non e' nemmeno  inquadrato  formalmente  al  livello
apicale: dallo stesso documento egli risulta infatti al livello 2  A,
sottordinato al coordinatore del dipartimento di protezione civile  e
vigili del fuoco -che e' inquadrato al primo livello. 
    Se si leggono  i  requisiti  specifici  per  il  conferimento  di
quest'ultimo incarico ben si  comprende  che,  piuttosto,  questo  e'
l'incarico  di   carattere   apicale   e   che,   tra   le   numerose
responsabilita', il Coordinatore del dipartimento Protezione civile e
Vigili del fuoco ha, oltre a compiti  di  alta  amministrazione,  ben
specifici e pregnanti poteri di coordinamento e financo un potere  di
controllo sul Comandante dei Vigili del fuoco (punto J) 
    Infatti la delibera prevede: 
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO 
Livello 1 Graduazione A. 
REQUISITI SPECIFICI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI  CAPO  DELLA
PROTEZIONE CIVILE (COORDINATORE) 
Incarico fiduciario. 
Funzioni 
    a)   attua   tutte   le   forme   di    collaborazione    interna
all'Amministrazione al fine di garantire l'unitarieta' e la  coerenza
dell'azione amministrativa; 
    b) cura i raccordi con i Ministeri, le  istituzioni  nazionali  e
internazionali,  le  organizzazioni  e   i   soggetti   esterni   con
riferimento alle competenze del dipartimento; 
    c) cura le relazioni  esterne  e  si  occupa  delle  funzioni  di
informazione, sensibilizzazione, promozione  e  documentazione  anche
specifica concernenti le attivita' del dipartimento; 
    d)  formula  le  proposte   alla   Giunta   regionale   al   fine
dell'elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge o  altri
atti di competenza dell'Amministrazione; 
    e) garantisce l'attuazione dei programmi definiti dai  competenti
organi regionali e delle norme  e  disposizioni  di  riferimento  per
l'attivita' del dipartimento; 
    f)  coordina  e,  ove   necessario,   gestisce   i   procedimenti
amministrativi nell'ambito del proprio dipartimento; 
    g) pianifica, programma, ove necessario gestisce, e  monitora  lo
svolgimento delle attivita', Compresi i progetti specifici,  ai  fini
del raggiungimento degli obiettivi del dipartimento; 
    h) programma, ove necessario gestisce,  e  monitora  il  corretto
utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali al  fine  del
corretto svolgimento delle attivita' del dipartimento; 
    i) sovrintende la gestione generale del dipartimento (segreteria,
protocollo, contabilita'  sistemi  informativi,  amministrazione  del
personale); 
    j) verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle  competenze
ordinarie assegnate al dirigenti del dipartimento; 
    k) e' individuato, al sensi del decreto legislativo  n.  81/2008,
quale  datore  di  lavoro  del  personale  assegnato  alle  strutture
dirigenziali Dipartimento Protezione civile  e  vigili  del  fuoco  e
Centro  Funzionale  regionale,   alle   condizioni   previste   dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1722/2013; 
    l) svolge le seguenti funzioni di Capo della Protezione civile: 
        a) supporta il Presidente  della  Regione,  in  raccordo  con
l'Ufficio  di  Gabinetto,  nella  cura  e  nel  coordinamento   delle
attribuzioni prefettizie inerenti alla protezione civile supporta  il
Presidente della Regione, in raccordo  con  l'Ufficio  di  Gabinetto,
nella  cura  e  nel  coordinamento  delle  attribuzioni   prefettizie
inerenti alla protezione civile, alla  difesa  civile,  alla  ricerca
delle persone scomparse; 
        b)  cura  e  coordina  la  pianificazione  dell'emergenza  di
protezione civile e di difesa  civile,  nonche'  quella  relativa  al
rischio industriale, ai trafori internazionali e alla  ricerca  delle
persone scomparse; 
        c)  programma  e  attua  le  attivita'  di  formazione  e  di
addestramento  e  provvede  alla  divulgazione  nel   settore   della
protezione civile; 
        d) coordina  le  varie  componenti  della  protezione  civile
nell'attuazione  degli  interventi  di  competenza   secondo   quanto
previsto dalla pianificazione dell'emergenza; 
        e) cura i rapporti con le istituzioni europee, gli enti,  gli
organismi, le organizzazioni e  le  associazioni  internazionali  nel
settore della protezione  civile  e  gli  adempimenti  connessi  alla
cooperazione trasfrontaliera e interregionale; 
        f) cura i rapporti con lo Stato e le Regioni nel quadro delle
attivita' istituzionali di protezione civile; 
        g) coordina gli interventi economici a seguito  di  calamita'
ed emergenze; 
        h) coordina e gestisce le  attivita'  connesse  alla  Colonna
mobile regionale; 
        i) gestisce la rete regionale di radiocomunicazioni; 
        j) gestisce e coordina  le  attivita'  legate  all'uso  degli
elicotteri; 
        k) coordina gli adempimenti connessi alla Centrale  Unica  di
Soccorso; 
        l) coordina la Sala operativa regionale; 
        m) gestisce il volontariato della protezione civile; 
        n) cura i rapporti con il Soccorso Alpino Valdostano. 
    Pare quindi a questo giudicante che la  questione  sollevata  non
sia manifestamente infondata: l'art. 11  comma  2-bis  l.r.  22/2010,
coordinato con l'art. 10, comma 1  della  stessa  legge,  prevede  la
revocabilita' ad libitum di un incarico  dirigenziale  che  non  puo'
essere ritenuto apicale e rispetto' al quale il  Dirigente  non  puo'
essere privato, anche in relazione al  disposto  dell'art.  97  della
Costituzione, del proprio  diritto  a  svolgere  le  funzioni  a  lui
assegnate per il periodo di durata dell'incarico. 
    La  questione  e'  certamente  rilevante  nel  giudizio  pendente
davanti a questo giudice: se la norma in questione  fosse  legittima,
il ricorso andrebbe  necessariamente  rigettato,  poiche'  la  revoca
dell'incarico e' avvenuta sulla base di  un  disposto  di  legge  che
consente al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta  di
provvedervi a propria discrezione; in caso contrario andrebbe accolta
quanto meno la domanda subordinata, diretta  ad  ottenere  che  venga
dichiarato  il  diritto  del  ricorrente  ad  esercitare  le  proprie
funzioni per il periodo residuo fino a raggiungere la  durata  minima
triennale prevista all'art. 19 comma 2 decreto  legislativo  165/2001
quanto agli incarichi dirigenziali.