P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e  non  manifesta  infondatezza,  rimette
alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 11 comma 2-bis l.r. Valle d'Aosta  n.  22/2010,  coordinato
con l'art. 10, comma 1 della stessa legge,  nella  parte  in  cui  si
prevede  che  l'incarico  di  Comandante  dei  Vigili  del  Fuoco  e'
revocabile in qualsiasi momento su  richiesta  del  Presidente  della
Regione ed e', in ogni caso,  correlato  alla  durata  in  carica  di
quest'ultimo, per contrasto con gli articoli 117 comma 2 lett L) e 97
della Costituzione. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente della  Giunta  regionale  della
Valle d'Aosta e sia comunicata al Presidente del Consiglio  regionale
della Valle d'Aosta. 
    Aosta, 2 maggio 2016 
 
                         Il Giudice: Gramola