P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 comma 2-bis l.r. Valle d'Aosta n. 22/2010, coordinato con l'art. 10, comma 1 della stessa legge, nella parte in cui si prevede che l'incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco e' revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed e', in ogni caso, correlato alla durata in carica di quest'ultimo, per contrasto con gli articoli 117 comma 2 lett L) e 97 della Costituzione. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Aosta, 2 maggio 2016 Il Giudice: Gramola