Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge, 
    Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in  carica,
con sede a Napoli (80132), Via S.  Lucia,  81,  per  la  declaratoria
della illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge
della  Regione  Campania  8  agosto  2016,  n.  27,  pubblicata   nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 54 dell'8 agosto 2016,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella  seduta
del giorno 27 settembre 2016. 
 
                              Premessa 
 
    La legge della Regione  Campania  8  agosto  2016,  n.  27,  reca
«Disposizioni  organizzative  per  l'erogazione  dei  farmaci  e  dei
preparati galenici a base di cannabinoidi per finalita'  terapeutiche
nell'ambito del  Servizio  sanitario  regionale  e  promozione  della
ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte
di soggetti autorizzati». 
    In  particolare,  l'art.  1  enuncia  le  finalita'  della  legge
stabilendo che: 
        «1. La  Regione  Campania  riconosce  ad  ogni  cittadino  il
diritto di ricevere cure, nel rispetto dei principi di appropriatezza
e qualita', a base di cannabis e  di  principi  attivi  cannabinoidi,
riportati nella tabella dei medicinali, sezione B, di cui all'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei
relativi stati di tossicodipendenza) in considerazione delle evidenze
scientifiche a sostegno  della  efficacia  delle  cure  stesse  e  ne
disciplina l'accesso» (comma 1); 
        «2. La Regione Campania, inoltre, ai sensi del  terzo  comma,
dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei limiti  derivanti
dalla  legislazione  statale  -  enfasi  aggiunta:  n.d.r.  -,  detta
disposizioni  organizzative  relative  all'impiego   di   specialita'
medicinali e di preparati galenici magistrali  a  base  dei  principi
attivi cannabinoidi, riportati nella tabella dei medicinali,  sezione
B, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
309/1990, per finalita' terapeutiche da parte degli operatori e delle
strutture del Servizio  sanitario  regionale  (SSR),  fatti  salvi  i
principi dell'autonomia e responsabilita'  del  medico  nella  scelta
terapeutica» (comma 2). 
    L'art. 2 della legge  -  rubricato  «Definizioni  e  disposizioni
generali»  -  chiarisce,  al  comma  1,  che  «Per  principi   attivi
cannabinoidi si intendono principi attivi di  sintesi  o  di  origine
naturale: la cannabis indica e sativa, i prodotti da essa ottenuti; i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze  ottenute
per sintesi  o  semisintesi  che  siano  ad  essi  riconducibili  per
struttura chimica o per effetto  farmaco-tossicologico,  classificati
in base a quanto previsto dall'art. 14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  309/1990;  nonche'  quelli,  privi  di  effetti
psicoattivi, come i cannabidioli (CBD) e tutti  i  fitocannabinoidi»;
e, al comma 2,  che  «Per  medicinali  cannabinoidi  si  intendono  i
medicinali di origine industriale o galenici, preparati a partire  da
cannabis o principi attivi cannabinoidi  e  classificati  in  base  a
quanto  previsto  dall'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990». 
    L'art. 3 disciplina le modalita' di prescrizione, stabilendo, per
quanto  rileva  ai  fini  della  presente   impugnazione,   che   «La
prescrizione  dei  farmaci  cannabinoidi,  a  carico   del   Servizio
sanitario regionale, viene  effettuata  su  ricettario  a  ricalco  -
enfasi aggiunta: n.d.r. - previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12
(Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei  nella
terapia del dolore) nel rispetto dei formalismi gia' in essere per  i
medicinali appartenenti alla tabella dei medicinali sezione B di  cui
al decreto-legge 20  marzo  2014,  n.  36  (Disposizioni  urgenti  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di medicinali meno onerosi
da  parte  del  Servizio   sanitario   nazionale)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79» (comma 3). 
    Tale disposizione, nella parte in cui prevede che la prescrizione
dei farmaci cannabinoidi venga effettuata  su  ricettario  a  ricalco
contrasta, come si vedra', con l'art. 43 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  309/1990   e,   sotto   questo   profilo,   e'
costituzionalmente illegittima ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.
perche' viola principio fondamentale della  legislazione  statale  in
materia di tutela della salute: essa viene pertanto impugnata con  il
presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche'  ne  sia  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale e ne  sia  pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Com'e' noto, la disciplina degli stupefacenti  e  delle  sostanze
psicotrope e' contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309  -  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»  -  il
quale e' stato di recente modificato dal decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n.
79,  con  riguardo  sia  agli   illeciti   relativi   alle   sostanze
stupefacenti e psicotrope sia al sistema di tabellazione  prevedendo,
tra l'altro, una tabella dei medicinali suddivisa in cinque sezioni. 
    In particolare, l'art. 13, comma 1, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  309/1990  stabilisce  ora  che   le   sostanze
stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed  al  controllo
del Ministero della salute e i medicinali a base  di  tali  sostanze,
ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate,
in conformita' ai criteri di cui al successivo  art.  14,  in  cinque
tabelle, allegate al testo unico, le quali si differenziano tra  loro
a  seconda  delle  caratteristiche  e   della   maggiore   o   minore
pericolosita' delle sostanze in esse incluse. 
    Nella quinta tabella, denominata «tabella dei  medicinali»,  sono
in particolare «indicati i  medicinali  a  base  di  sostanze  attive
stupefacenti o psicotrope, ivi incluse  le  sostanze  attive  ad  uso
farmaceutico,  di  corrente  impiego  terapeutico  cid  uso  umano  o
veterinario», (art. 14, comma 1, lettera e), decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309/1990). 
    Questa tabella e' a sua volta suddivisa in cinque sezioni:  nella
sezione B sono indicati: 
        «1) i medicinali che contengono sostanze di corrente  impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati  concreti  pericoli  di
induzione di dipendenza fisica o psichica di  intensita'  e  gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 
        2)   i   medicinali   contenenti   barbiturici   ad    azione
antiepilettica e  quelli  contenenti  barbiturici  con  breve  durata
d'azione; 
        3) i medicinali  contenenti  le  benzodiazepine,  i  derivati
pirazolopirimidinici ed i  loro  analoghi  ad  azione  ansiolitica  o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza»  art.  14,  comma  1,  lettera  f),  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 309/1990). 
    Per quanto qui  interessa,  il  delta-9-tetraidrocannabinolo,  il
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo e i medicinali di origine vegetale
a  base  di  cannabis  (sostanze  e  preparazioni  vegetali,  inclusi
estratti e tinture) sono stati inclusi nella sezione B della  tabella
dei medicinali: come specificato nell'intestazione della  tabella,  i
medicinali ivi compresi  sono  «Medicinali  soggetti  a  prescrizione
medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile». 
    L'art. 43 del medesimo testo unico definisce invece gli «obblighi
dei medici chirurghi e dei medici veterinari» stabilendo modalita' di
prescrizione diverse  a  seconda  che  i  medicinali  siano  compresi
nell'una o nell'altra sezione della tabella. 
    Piu' specificamente,  la  prescrizione  dei  medicinali  compresi
nella sezione A della tabella e' effettuata  su  apposito  ricettario
approvato con decreto del Ministero della salute (art. 43, comma 1) e
le relative ricette sono compilate in  duplice  o  triplice  copia  a
ricalco, una delle quali conservata dall'assistito, a seconda  che  i
medicinali non siano o siano forniti dal Servizio sanitario nazionale
(art. 43, comma 4). 
    La prescrizione dei medicinali compresi nelle sezioni B,  C  e  D
della tabella le quali includono i farmaci maggiormente pericolosi e,
tra questi, anche i farmaci  a  base  di  cannabinoidi  -  va  invece
effettuata  «con  ricetta  da  rinnovarsi  volta  per  volta   e   da
trattenersi da parte del farmacista» (art. 43, comma 9). 
    La finalita' della disposizione - la quale impone che  i  farmaci
della specie siano prescritti con ricetta non ripetibile, fatte salve
specifiche prescrizioni indicate dall'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) nell'ambito dell'eventuale  autorizzazione  all'immissione  in
commercio  -  e'  evidentemente  quella  di  prevenire,  per   quanto
possibile, la ripetuta spendita della medesima  ricetta  per  farmaci
che, come quelli  in  questione,  presentano  un  maggiore  grado  di
pericolosita' per la salute umana. 
    La disposizione della legge regionale campana che qui si  impugna
- art. 3, comma 3, della legge regionale n. 27/2016 -, pur  prestando
un - e' proprio il caso di dirlo - formale  ossequio  ai  «formalismi
gia' in  essere  per  i  medicinali  appartenenti  alla  tabella  dei
medicinali sezione B di cui al decreto-lege 20 marzo 2014, n.  36»  e
pur dichiarando di operare «nel rispetto dei limiti  derivanti  dalla
legislazione statale» (art. 1, comma 2), consente invece che anche la
prescrizione dei farmaci a base di cannabinoidi venga  effettuata  su
ricettario  a  ricalco:  in  violazione,   percio',   del   principio
fondamentale di cautela di cui all'art. 43, comma 9, del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 il quale, come s'e' detto,  a
tutela della salute umana impone  invece  che  «La  prescrizione  dei
medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C  e  D,
di cui all'art. 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta  per
volta e da trattenersi da parte del farmacista». 
    Tale norma e' dunque in parte qua costituzionalmente  illegittima
per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.  e,  come  tale,  andra'
annullata: in difetto, la Regione Campania  sarebbe  l'unica  regione
italiana a consentire  l'utilizzazione,  per  la  prescrizione  e  il
successivo rimborso di  medicinali  inclusi  nella  sezione  B  della
tabella dei medicinali, il medesimo ricettario - ormai utilizzato  in
via residuale e neppure piu' ristampato dal Ministero dell'economia e
finanze - predisposto per la prescrizione di medicinali inclusi nella
sezione A della stessa tabella.