P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 1 legge cost. n. 1/1948,  23  legge
n. 87/1953 e 1 delibera Corte costituzionale 16 marzo 1956; 
    Solleva  la  questione  di   legittimita'   costituzionale,   per
contrasto con l'art. 3 Cost., relativa all'art. 102 comma 2 codice di
procedura  penale,  nella  sua  comune  e  dominante  interpretazione
giurisprudenziale (diritto vivente)  secondo  cui  tra  i  diritti  e
doveri ivi menzionati sarebbero ricompresi anche diritti e doveri  di
natura patrimoniale ed economica, fra cui il  diritto  del  difensore
sostituto  alla  liquidazione  erariale  del  proprio   compenso   e,
pertanto,  chiede  che  l'adita   Corte   dichiari   l'illegittimita'
costituzionale del predetto articolo in parte qua; 
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale  affinche'
assuma le determinazioni di propria competenza; 
    Ordina la sospensione del presente procedimento fino a quando  la
Corte adita  dara'  comunicazione  a  questo  Giudice  della  propria
decisione sulla prospettata questione; 
    Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di rito, nonche'
per la notifica della presente ordinanza al Presidente del  Consiglio
dei ministri, ai presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento,  al
difensore interessato; 
    Dispone  altresi'  che  gli  atti  siano  trasmessi  alla   Corte
costituzionale unitamente alla presente ordinanza ed alla prova delle
notificazioni e delle comunicazioni  prescritte  nell'art.  23  della
legge n. 87 dell'11 marzo 1953. 
        Lecce, 18 luglio 2016 
 
                        Il Giudice: Malagnino