P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost., 1 legge cost. n. 1/1948, 23 legge n. 87/1953 e 1 delibera Corte costituzionale 16 marzo 1956; Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., relativa all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, nella sua comune e dominante interpretazione giurisprudenziale (diritto vivente) secondo cui tra i diritti e doveri ivi menzionati sarebbero ricompresi anche diritti e doveri di natura patrimoniale ed economica, fra cui il diritto del difensore sostituto alla liquidazione erariale del proprio compenso e, pertanto, chiede che l'adita Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale del predetto articolo in parte qua; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinche' assuma le determinazioni di propria competenza; Ordina la sospensione del presente procedimento fino a quando la Corte adita dara' comunicazione a questo Giudice della propria decisione sulla prospettata questione; Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di rito, nonche' per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ai presidenti delle due Camere del Parlamento, al difensore interessato; Dispone altresi' che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale unitamente alla presente ordinanza ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953. Lecce, 18 luglio 2016 Il Giudice: Malagnino