Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale
dello   Stato   C.F.   80224030587,    fax    06/96514000    e    PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it presso  i   cui   uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna,  in  persona
del  Presidente  della  giunta   regionale   pro   tempore   per   la
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  degli  articoli  2,
comma 2; e 11 della legge regionale Sardegna n. 5 del 13 aprile 2017,
recante le disposizioni della «Legge di stabilita' 2017»,  pubblicata
nel B.U.R. n. 18 del 14 aprile 2017, giusta  delibera  del  Consiglio
dei ministri in data 9 giugno 2017. 
    1. La legge Regionale  della  Sardegna  n.  5/2017,  indicata  in
modificazioni, del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  recante
misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale.  Deleghe
al Governo per il completamento della revisione della  struttura  del
bilancio dello  Stato,  per  il  riordino  della  disciplina  per  la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del  bilancio
di cassa, nonche' per l'adozione di un  testo  unico  in  materia  di
contabilita' di Stato e  di  tesoreria),  possono  essere  utilizzate
quale forma di incentivazione a favore del personale operante  presso
la Centrale regionale di committenza. Con deliberazione della  Giunta
regionale sono stabiliti criteri e  modalita'  di  utilizzo  di  tale
fondo.» 
    La possibilita' di utilizzare risorse finanziarie per  remunerare
gli  istituti  del  salario  accessorio  deve  essere   espressamente
prevista da specifiche disposizioni di legge. 
    Poiche'  tale  finalizzazione  non  e'   espressamente   prevista
dall'art. 9, comma 9, del decreto-legge n.  66/2014  citato,  con  la
norma di cui all'art. 2, comma 2, della  legge  Regionale  n.  5/2017
citata, la Regione Autonoma Sardegna ha esercitato  una  facolta'  in
assenza del necessario presupposto normativo statale  e,  quindi,  di
una  precisa  previsione  di  una  legge  statale  che  espressamente
consentisse al legislatore regionale di intervenire in materia.(2) 
    Occorre ricordare che, in base alla giurisprudenza costituzionale
ormai consolidata, rientra nella materia dello «ordinamento  civile»,
che e' riservata alla competenza esclusiva del  legislatore  statale,
la disciplina  del  trattamento  economico  dei  dipendenti  pubblici
(sentenze n. 339/2011, punto 2.1.  del  Considerato  in  diritto,  in
fattispecie similare;  n.  186/2016,  punto  4.  del  Considerato  in
diritto e giurisprudenza ivi richiamata). 
    A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico  impiego
(art. 2 del decreto legislativo  n.  165/2001),  i  principi  fissati
dalla legislazione statale in materia costituiscono «tipici limiti di
diritto  privato,  fondati  sull'esigenza,   connessa   al   precetto
costituzionale  di  uguaglianza,  di  garantire   l'uniformita'   nel
territorio  nazionale  delle  regole  fondamentali  di  diritto   che
disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono  anche
alle  Regioni  a  statuto  speciale  (sentenza  n.  189  del  2007)».
(sentenza n. 211/2014, punto 4. del Considerato in diritto). 
    Per tali motivi, l'art. 2, comma  2,  della  legge  Regionale  n.
5/2017 citata si pone in contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della  Costituzione  che  attribuisce  alla  legislazione
esclusiva dello Stato la materia dello «ordinamento civile». 
    2. L'art. 11 della legge  Regione  Autonoma  Sardegna  n.  5/2017
viola l'art. 81, comma 3, della Costituzione. 
    La norma di copertura finanziaria contenuta nell'art.  11  citato
prevede che «le  spese  derivanti  dall'applicazione  della  presente
legge trovano copertura nelle  previsioni  di  entrata  del  bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2017,  2018  e  2019  e  in
quelle corrispondenti dei bilanci degli anni successivi». 
    Al riguardo, si rileva  che  il  rinvio  dell'individuazione  dei
mezzi di  copertura  ai  bilanci  successivi  al  2019  puo'  operare
esclusivamente con riferimento alle spese continuative e  ricorrenti,
caratterizzate, cioe', «da una costante incidenza su  una  pluralita'
indefinita di esercizi finanziari» e non anche con  riferimento  alle
autorizzazioni di spese a carattere pluriennale,  come  nel  caso  di
specie, per le quali - oltre alla  specifica  indicazione  dell'onere
per ciascuno degli esercizi  interessati  -  e'  richiesta  anche  la
esplicita indicazione dei mezzi di copertura. 
    Pertanto, le disposizioni (a carattere  pluriennale)  di  cui  ai
commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge Regionale  n.  5/2017  citata(3),
prevedendo autorizzazioni di spesa, rispettivamente, fino al  2021  e
al 2023, risultano  prive  di  copertura  finanziaria  per  gli  anni
successivi al 2019 e sono, pertanto,  in  contrasto  con  l'art.  81,
comma 3, della Costituzione, che dispone che «ogni legge che  importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». 
    Il  principio  di  analitica  copertura  e   dell'equilibrio   di
bilancio, contenuto nell'art.  81,  comma  4,  della  Costituzione  e
sostanzialmente riprodotto nell'art.  81,  comma  3,  come  formulato
dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.  1,  «Introduzione  del
principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale», opera
direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte; ed e'
in grado di vincolare la disciplina delle fonti di spesa di carattere
pluriennale (sentenza n.  26/2013,  punto  4.1.  del  Considerato  in
diritto). 
    Le leggi regionali istitutive di nuove spese  anche  a  carattere
pluriennale come nel caso di specie, pertanto, devono  contenere  una
esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura. 
    La copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura,  non
arbitraria  o  irrazionale  (sentenza  n.  70/2012,  punto  2.1.  del
Considerato  in   diritto);   ispirata   a   criteri   di   prudenza,
affidabilita' e appropriatezza (sentenza n. 192/2012,  punto  6.  del
Considerato in diritto). 
    Per tali motivi, l'art. 11 della legge regionale n. 5/2017 citata
si pone in contrasto con l'art. 81, terzo comma,  della  Costituzione
che impone che  «ogni  legge  che  importi  nuovi  o  maggiori  oneri
provvede ai mezzi per farvi fronte». 
___ 
    (2) Va richiamato in proposito il  parere  n.  137/2013,  con  il
quale la Corte dei Conti - Sez.  Lombardia,  in  fattispecie  analoga
riferita alle modalita' di determinazione  delle  risorse  aggiuntive
per la contrattazione integrativa, ha affermato che: «le disposizioni
legislative regionali, aventi ad oggetto lo stanziamento  di  risorse
aggiuntive  per   la   contrattazione   decentrata,   devono   essere
interpretate nel senso che la relativa applicabilita'  presuppone  un
esplicito rinvio  alla  normativa  regionale  da  parte  della  legge
statale (quale fonte abilitata a disciplinare la  materia  rientrante
nell'ordinamento civile). In altri termini, la facolta' di  avvalersi
dileggi  regionali  per  stanziare  risorse  per  la   contrattazione
decentrata non puo' essere esercitata dall'Amministrazione  regionale
sic et simpliciter: tale facolta' potrebbe essere esercitata, in  via
mediata, solo in presenza di una clausola di rinvio statale, ossia  a
fronte di puntuale previsione di una legge dello  Stato  che  abiliti
espressamente il legislatore regionale ad inervenire». 
    (3) L'art. 5 contenente le «Disposizioni in materia di sanita'  e
politiche sociali», in vigore dal 14 aprile 2017, prevede, ai commi 4
e 5, che «4. Per far fronte al pagamento delle rate di mutuo bancario
a  carico  dell'Azienda  ospedaliera  "G.  Brotzu",   originariamente
contratto dalla ASL n. 8  di  Cagliari  per  il  finanziamento  degli
investimenti sui presidi ospedalieri "Businco" e  "Antonio  Cao",  e'
autorizzata  la  spesa,  per  le  sole  quote   capitale,   di   euro
3.455.260,85 per l'anno 2017, di cui euro 1.697.719,67  destinati  al
rimborso delle somme anticipate dalla ASL  n.  8  di  Cagliari,  euro
1.450.518,47 per l'anno 2018, euro 1.491.265,22 per l'anno 2019, euro
1.533.156.59 per l'anno 2020 ed euro  1.178.065,10  per  l'anno  2021
(missione 13 - programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053). 
    (5) E' autorizzata la spesa destinata all'Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» quale cofinanziamento  per  la  realizzazione  della  piastra
tecnologica dell'Azienda ospedaliera Brotzu  di  euro  1.500.000  per
l'anno  2019,  euro  19.500.000  nell'anno  2020,   euro   13,000.000
nell'anno 2021 ed  euro  6.000.000  nell'anno  2023  (missione  13  -
programma 05 - titolo 2 - capitolo SC05.0053).»