P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 37 legge n. 87/1953; 
    dispone la sospensione del giudizio  e  l'immediata  trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  sollevando  conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato e ricorre alla Corte perche': 
        dichiari ammissibile il presente conflitto; 
        dichiari  che  non  spettava  al  Senato   della   Repubblica
deliberare  che  le  dichiarazioni  del  senatore  Antonio   Gentile,
contenute nelle pubblicazioni indicate in motivazione, poste  a  base
della domanda risarcitoria in relazione alla quale pende  dinanzi  al
Tribunale di Cosenza il giudizio civile iscritto al n.  218/15  (gia'
n. 4391/09), concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 Cost.,  comma
primo, Cost.; 
        annulli, di conseguenza, la relativa deliberazione del Senato
della Repubblica adottata in data 16 settembre 2015  in  approvazione
della  proposta  della  Giunta  delle  elezioni  e  delle   immunita'
parlamentari (doc. IV-ter n. 7-A). 
    Dispone che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e sia comunicata ai  presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Cosenza, 14 gennaio 2017 
 
                          Il Giudice: Palma