P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 37 legge n. 87/1953; dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ricorre alla Corte perche': dichiari ammissibile il presente conflitto; dichiari che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni del senatore Antonio Gentile, contenute nelle pubblicazioni indicate in motivazione, poste a base della domanda risarcitoria in relazione alla quale pende dinanzi al Tribunale di Cosenza il giudizio civile iscritto al n. 218/15 (gia' n. 4391/09), concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 Cost., comma primo, Cost.; annulli, di conseguenza, la relativa deliberazione del Senato della Repubblica adottata in data 16 settembre 2015 in approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari (doc. IV-ter n. 7-A). Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosenza, 14 gennaio 2017 Il Giudice: Palma