P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera c) legge n.  183/2014  e
degli articoli  2,  4  e  10  decreto  legislativo  n.  23/2015,  per
contrasto  con  gli  articoli  3,  4,  76  e  117,  comma  l,   della
Costituzione, letti autonomamente ed anche in correlazione fra loro. 
    Sospende il presente giudizio. 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio  dei  ministri  nonche'  di  comunicarla  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del  giudizio
alla Corte costituzionale unitamente alla prova  delle  comunicazioni
prescritte. 
    Si comunichi alla ricorrente. 
      Roma, 26 luglio 2017 
 
                        Il giudice: Cosentino 
 
 
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                          TRIBUNALE DI ROMA 
                         III SEZIONE LAVORO 
 
    Il giudice, dott.ssa Maria Giulia  Cosentino,  al  termine  della
camera di consiglio, nel procedimento n. RG 29743/2016, 
    letta  l'istanza  dell'avv.  Carlo  De  Marchis,  procuratore  di
Francesca Santoro, depositata in data odierna; 
    rilevato che la convenuta e' contumace e che l'ordinanza  di  cui
si chiede la correzione non e' revocabile; 
    rilevato  che,   effettivamente,   l'ordinanza   non   revocabile
pronunciata  il  26  luglio  2017  u.s.,  alla  quale  l'istanza   si
riferisce, indica erroneamente sia  a  pag.  4  che  a  pag.  10  gli
articoli  del  decreto   legislativo   n.   23/2015   sospettati   di
incostituzionalita', come si evince chiaramente dal resto della parte
motiva dell'ordinanza, che invece li riporta con esattezza anche  nel
contenuto, 
    letti gli articoli 287 e 288 c.p.c., 
 
                               dispone 
 
    che l'ordinanza del 26 luglio 2017 del Tribunale di Roma, sezione
Lavoro, nella causa R.G. 29743/2016 che  ha  rimesso  gli  atti  alla
Corte costituzionale sia corretta nel senso che, nella  seconda  riga
del parg. 2 e nella seconda riga dopo il  «P.Q.M.»,  in  luogo  delle
parole «artt. 2, 4 e 10» debbano intendersi scritte le parole: «artt.
2, 3 e 4»; 
 
                               ordina 
 
    a cura della Cancelleria l'annotazione della  presente  ordinanza
sull'originale  del  provvedimento  con  la  massima   urgenza   onde
consentire l'invio alla Corte costituzionale e agli altri destinatari
ai sensi di legge dell'ordinanza emendata. 
        Roma, mercoledi' 2 agosto 2017 
 
                 Il Giudice: Maria Giulia Cosentino