P. Q. M. Visto l'art. 23 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera c) legge n. 183/2014 e degli articoli 2, 4 e 10 decreto legislativo n. 23/2015, per contrasto con gli articoli 3, 4, 76 e 117, comma l, della Costituzione, letti autonomamente ed anche in correlazione fra loro. Sospende il presente giudizio. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle comunicazioni prescritte. Si comunichi alla ricorrente. Roma, 26 luglio 2017 Il giudice: Cosentino --------------- TRIBUNALE DI ROMA III SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Maria Giulia Cosentino, al termine della camera di consiglio, nel procedimento n. RG 29743/2016, letta l'istanza dell'avv. Carlo De Marchis, procuratore di Francesca Santoro, depositata in data odierna; rilevato che la convenuta e' contumace e che l'ordinanza di cui si chiede la correzione non e' revocabile; rilevato che, effettivamente, l'ordinanza non revocabile pronunciata il 26 luglio 2017 u.s., alla quale l'istanza si riferisce, indica erroneamente sia a pag. 4 che a pag. 10 gli articoli del decreto legislativo n. 23/2015 sospettati di incostituzionalita', come si evince chiaramente dal resto della parte motiva dell'ordinanza, che invece li riporta con esattezza anche nel contenuto, letti gli articoli 287 e 288 c.p.c., dispone che l'ordinanza del 26 luglio 2017 del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, nella causa R.G. 29743/2016 che ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale sia corretta nel senso che, nella seconda riga del parg. 2 e nella seconda riga dopo il «P.Q.M.», in luogo delle parole «artt. 2, 4 e 10» debbano intendersi scritte le parole: «artt. 2, 3 e 4»; ordina a cura della Cancelleria l'annotazione della presente ordinanza sull'originale del provvedimento con la massima urgenza onde consentire l'invio alla Corte costituzionale e agli altri destinatari ai sensi di legge dell'ordinanza emendata. Roma, mercoledi' 2 agosto 2017 Il Giudice: Maria Giulia Cosentino