P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli articoli 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 111  della  Costituzione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis della  legge
13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consente che il Codice  di
autoregolamentazione delle astensioni dalle  udienze  degli  avvocati
(valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749
del 13 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3  del  4
gennaio 2008) stabilisca  (art.  4,  comma  1,  lettera  b)  che  nei
procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi
in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto
previsto dall'art.  420-ter,  comma  5  (introdotto  dalla  legge  n.
479/1999)  del  codice  di  procedura  penale,  si  proceda  malgrado
l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo consenta; 
    Sospende  il  giudizio  in  ordine  alla  richiesta   di   rinvio
dell'udienza odierna formulata dai difensori degli  imputati  con  il
consenso degli stessi. 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato  della  Repubblica  e  al  Presidente  della
Camera dei deputati; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale; 
    Sospende i termini di prescrizione e  di  custodia  cautelare  in
carcere in corso fino alla prossima udienza. 
        Reggio Emilia, addi' 23 maggio 2017 
 
                        Il Presidente: Caruso 
 
 
                                            I Giudici: Beretti -  Rat