P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consente che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008) stabilisca (art. 4, comma 1, lettera b) che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, si proceda malgrado l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo consenta; Sospende il giudizio in ordine alla richiesta di rinvio dell'udienza odierna formulata dai difensori degli imputati con il consenso degli stessi. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale; Sospende i termini di prescrizione e di custodia cautelare in carcere in corso fino alla prossima udienza. Reggio Emilia, addi' 23 maggio 2017 Il Presidente: Caruso I Giudici: Beretti - Rat