P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli articoli 3/1, 13/1 e seguenti, 24/1-2, 27/2, 70, 97/2,  101/1-2,
102,  111  della   Costituzione,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13  giugno  1990,  n.  146
nella parte in cui consente che  il  codice  di  autoregolamentazione
delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo  dalla
Commissione di garanzia con delibera n. 07/749 del 13 dicembre  2007,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio  2008)
stabilisca (art. 4, comma 1, lettera b) che nei  procedimenti  e  nei
processi in relazione ai  quali  l'imputato  si  trovi  in  stato  di
custodia cautelare o di detenzione, analogamente  a  quanto  previsto
dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n.  479/1999)  del
codice di procedura penale,  si  proceda  malgrado  l'astensione  del
difensore solo ove l'imputato lo chieda espressamente e che  solo  in
tal caso il difensore di fiducia d'ufficio, non  puo'  legittimamente
astenersi ed  ha  l'obbligo  di  assicurare  la  propria  prestazione
professionale. 
    Sospende  il  giudizio  in  ordine  alla  richiesta   di   rinvio
dell'udienza odierna formulata dai difensori degli  imputati  con  il
consenso degli stessi. 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato  della  Repubblica  e  al  Presidente  della
Camera dei deputati. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale. 
    Sospende i termini di prescrizione e  di  custodia  cautelare  in
carcere in corso fino alla prossima udienza. 
        Reggio Emilia, 13 giugno 2017 
 
                        Il Presidente: Caruso 
 
 
                                             I giudici: Beretti - Rat