P.Q.M. Il Giudice di pace di Venezia, letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3°, della legge n. 67 del 28 aprile 2014 e dell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, nella parte in cui dispongono l'abrogazione dell'art. 594 codice penale per violazione degli articoli 2, 3, 10 e 117 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza, della quale viene data lettura alle parti in pubblica udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, 30 gennaio 2018 Il Giudice di pace: Pertile