P.Q.M. 
 
    Il Giudice di pace di Venezia, letto l'art. 23,  legge  11  marzo
1953, n. 87, ritenuta rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3°, della
legge n. 67 del 28 aprile 2014 e dell'art. 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, nella parte in  cui  dispongono
l'abrogazione  dell'art.  594  codice  penale  per  violazione  degli
articoli 2, 3, 10 e 117 della Costituzione; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza,  della
quale  viene  data  lettura  alle  parti  in  pubblica  udienza,  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Venezia, 30 gennaio 2018 
 
                     Il Giudice di pace: Pertile