P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n. 75827, dichiara rilevante in tale giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei confronti del soggetto appartenente alla carriera diplomatica il quale alla data di suo collocamento a riposo risulti assegnato ad una sede di servizio all'estero, ai fini pensionistici la retribuzione di posizione venga computata soltanto nella «...misura minima prevista dalle disposizioni applicabili...» anziche' in misura correlata al grado rivestito da quel soggetto e alle funzioni a lui conferibili avuto riguardo al grado stesso, e per l'effetto: 1) solleva la questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 2) sospende il giudizio stesso sino alla comunicazione della decisione che la Corte costituzionale adottera' sulla predetta questione di legittimita' costituzionale; 3) dispone che gli atti del giudizio medesimo vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata in forma integrale alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; 5) dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2018. Il Giudice: Musumeci