P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  il
Lazio, non definitivamente pronunciando in relazione al  giudizio  n.
75827, dichiara rilevante  in  tale  giudizio  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma
dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n.  18/1967
in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
prevede che, nei confronti del soggetto  appartenente  alla  carriera
diplomatica il quale alla data di suo collocamento a  riposo  risulti
assegnato ad una sede di servizio all'estero, ai  fini  pensionistici
la  retribuzione  di  posizione  venga   computata   soltanto   nella
«...misura  minima  prevista   dalle   disposizioni   applicabili...»
anziche' in misura correlata al grado rivestito da  quel  soggetto  e
alle funzioni a lui conferibili avuto riguardo al grado stesso, e per
l'effetto: 
        1) solleva la questione di  legittimita'  costituzionale  del
primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18/1967, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
        2) sospende il giudizio stesso sino alla comunicazione  della
decisione  che  la  Corte  costituzionale  adottera'  sulla  predetta
questione di legittimita' costituzionale; 
        3)  dispone  che  gli  atti  del  giudizio  medesimo  vengano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; 
        4) dispone che la presente ordinanza sia notificata in  forma
integrale alle parti in causa, nonche' al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
        5) dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica. 
 
        Cosi' deciso a Roma nella camera di consiglio del 5  febbraio
2018. 
 
                        Il Giudice: Musumeci