P.Q.M. 
 
    La Corte, visti gli articoli  134  Cost.  e  23  della  legge  n.
87/1953,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
riferimento all'art. 117,  primo  comma,  della  Costituzione,  e  ai
parametri interposti degli articoli 6, par. 1, 13 e 46, par. 1  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955,  n.  848,  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  54,  comma  2,
decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni in  legge  n.
133/2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato  4  al
decreto legislativo n. 104/2010 e dall'art. 1, comma 3,  lettera  a),
numero 6), del decreto legislativo correttivo n. 195/2011; dispone la
sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina  che,  a  cura  della
cancelleria, la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti  del
giudizio di Cassazione, al pubblico ministero presso questa  Corte  e
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri;  ordina,  altresi',  che
l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle  due
Camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione  degli  atti,
comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento  delle
prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera  di  consiglio  della  seconda
sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ottobre 2017. 
 
                       Il Presidente: Petitti