P.Q.M. La Regione autonoma della Sardegna, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia: accogliere il presente ricorso; per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno, oltre alla copia conforme all'originale della delibera della giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 56/1 del 19 novembre 2018 di proposizione del ricorso per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, i seguenti documenti: 1) Protocollo del 21 maggio 2014 stipulato dalla Regione Sardegna, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Qatar Foundation Endowment; 2) Sommario BURAS n. 58 dell'11 dicembre 2017; 3) Documenti lavori parlamentari iter approvazione norma impugnata; 4) Prospetto calcolo valore dell'incremento del 6% autorizzato dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133; 5) Tetto di spesa per l'anno 2016 a favore della struttura sanitaria privata «Kinetika». Roma-Cagliari, 19 novembre 2018 Avv. Camba - Avv. Sau