P.Q.M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 e dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione all'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, secondo quanto indicato in motivazione; sospende il giudizio, rinviando ogni definitiva decisione all'esito del giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale; dispone che questa ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del Tribunale, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati: Roberta Vigotti, Presidente, estensore Carlo Polidori, consigliere Paolo Devigili, consigliere Il Presidente, estensore: Vigotti