P.Q.M. 
 
    Il Tribunale regionale di  giustizia  amministrativa  di  Trento,
visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  14
dicembre 2000, n. 379 e dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286  in  relazione  all'art.  3  della  Costituzione  e  del
principio di ragionevolezza, secondo quanto indicato in motivazione; 
        sospende il giudizio,  rinviando  ogni  definitiva  decisione
all'esito del giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale; 
        dispone che questa ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
segreteria del Tribunale, alle parti in causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e che  sia  comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela  dei  diritti  o
della dignita' della parte  interessata,  manda  alla  segreteria  di
procedere all'oscuramento  delle  generalita'  nonche'  di  qualsiasi
altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. 
    Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio  del  giorno  27
settembre 2018 con l'intervento dei magistrati: 
        Roberta Vigotti, Presidente, estensore 
        Carlo Polidori, consigliere 
        Paolo Devigili, consigliere 
 
                  Il Presidente, estensore: Vigotti