P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 e seguenti della legge n. 87/1953: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo 150/2011, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639/1910 e successive modifiche e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede l'ente locale impositore/concedente; dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Benevento, 24 ottobre 2018 Il Giudice di pace: Amato