P. Q. M. 
 
    Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 e seguenti  della
legge n. 87/1953: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma,
del decreto legislativo 150/2011, nella parte in cui prevede che  per
le controversie proposte ai sensi dell'art. 3 del  Regio  decreto  n.
639/1910 e successive modifiche e' competente il giudice del luogo in
cui ha sede l'ufficio che ha emesso il  provvedimento  opposto  anche
nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal  soggetto  cui  e'
affidato il  servizio  della  riscossione  dell'entrata  patrimoniale
dell'ente pubblico concedente e tale sede ricada  in  un  circondario
diverso  da  quello   in   cui   ricade   la   sede   l'ente   locale
impositore/concedente; 
        dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        sospende il giudizio in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Benevento, 24 ottobre 2018 
 
                      Il Giudice di pace: Amato