P.Q.M. 
 
    visto l'art. 23, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  decreto  legislativo  n.
23/2015 limitatamente alle parole «di importo pari a  una  mensilita'
dell'ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del
trattamento  di  fine  rapporto  per  ogni  anno  di  servizio»,  per
contrasto con gli articoli 3,  4  comma  1,  35  comma  1,  24  della
Costituzione; 
    Sospende il presente giudizio; 
    Dispone la immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli
atti del giudizio,  unitamente  alla  prova  delle  comunicazioni  di
seguito prescritte; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, e che sia comunicata ai  presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
        Bari, 18 aprile 2019 
 
                    Il Giudice del lavoro: Calia 
 
    (Omissis)