P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione. Sospende, per l'effetto, il presente giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei diritti o della dignita' della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente. Cosi deciso in Trieste nella Camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati: Oria Settesoldi, Presidente; Lorenzo Stevanato, Consigliere; Luca Emanuele Ricci, Referendario, estensore. Il Presidente: Settesoldi L'estensore: Ricci