P.Q.M. 
 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia (Sezione Prima), ai sensi dell'art. 23 della legge n.  87/1953
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 6-ter, comma 3 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  con  riferimento   agli
articoli 3 e  97  della  Costituzione,  per  le  ragioni  di  cui  in
motivazione. 
    Sospende,  per  l'effetto,  il  presente   giudizio   fino   alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Ordina che la  presente  ordinanza  sia  eseguita  dall'Autorita'
amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.
52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del  27  aprile  2016,  atutela  dei  diritti  o  della
dignita' della parte interessata, manda alla segreteria di  procedere
all'oscuramento delle generalita' nonche'  di  qualsiasi  altro  dato
idoneo ad identificare la persona del ricorrente. 
    Cosi deciso in Trieste nella Camera di consiglio  del  giorno  26
febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati: 
        Oria Settesoldi, Presidente; 
        Lorenzo Stevanato, Consigliere; 
        Luca Emanuele Ricci, Referendario, estensore. 
 
                      Il Presidente: Settesoldi 
 
                                                   L'estensore: Ricci