TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MESSINA Riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori: 1) dott. Nicola Mazzamuto, Presidente; 2) dott.ssa Gemma Occhipinti, mag. di sorv. relatore; 3) dott. Vittorio Crupi, esperto; 4) dott. Fabio Giuseppe Bilardi, esperto; Sciogliendo la riserva di decidere all'udienza del 18 dicembre 2019 nel procedimento di sorveglianza promosso nei confronti di R. S., nato a ... il ..., ivi residente in ..., ai fini della valutazione dell'esito dell'affidamento in prova in casi particolari; Letti gli atti del procedimento; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Ai fini del presente giudizio sull'esito dell'affidamento in prova in casi particolari, si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale per contrasto con gli articoli 3, 27, 111 e 117 della Costituzione. A) Sotto il profilo della rilevanza. Gli articoli 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale stabiliscono che la valutazione giudiziale dell'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, ai sensi degli articoli 47, comma 12, O.P., e 94, comma 6, T.U. Stup., venga trattata nella forma processuale del rito cd. de plano. La giurisprudenza consolidata dell'Autorita' nomofilattica (cfr. ex multis l'ordinanza n. 19826 del 16 aprile 2019 della Cassazione acquisita in atti) ha statuito l'obbligatorieta' del rito semplificato nelle materie per cui e' previsto dalla legge e l'irritualita' dell'immediata trattazione con procedimento giurisdizionale disposto ope iudicis a contraddittorio pieno, pena la retrocessione procedimentale. Si aggiunga che la rilevanza della sollevata questione di incostituzionalita' deriva non solo da tale passaggio obbligatorio attraverso le «forche caudine» del rito de plano sancito dalla giurisprudenza nomofilattica, ma anche dalla considerazione che - pur ipotizzando di disattendere l'indirizzo giurisprudenziale della suprema Corte e rimettendo la scelta del rito, se non all'arbitrium iudicis, alla discrezionalita' dell' organo procedente - non verrebbero comunque soddisfatte le esigenze sostanziali e processuali sottese ai plurimi profili di incostituzionalita' della disciplina impugnata. B) Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' sollevata. La questione giuridica che si solleva d'ufficio attiene alla incompatibilita' delle citate disposizioni di cui agli articoli 667, comma 4, e 678, comma bis, del codice di procedura penale - con particolare riferimento al rito previsto in materia di valutazione giudiziale dell'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari - rispetto agli articoli 3, 27, 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in quanto parametro interposto per l'applicazione del diritto sovrannazionale e, nello specifico, dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). I plurimi profili di incostituzionalita' della disciplina impugnata sono ampiamenti illustrati nella coeva e analoga ordinanza di rimessione costituzionale resa da questo Tribunale nella materia e nel rito della riabilitazione, che si recepiscono per relationem e si intendono qui riproposti nelle essenziali argomentazioni comuni, con particolare riguardo al carattere discrezionale del giudizio, alla sua complessita' diagnostica e prognostica ed alla sua valenza rieducativa e specialpreventiva, in quanto tale non riconducibile alle ipotesi e ai criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea ai fini della legittimita' del contraddittorio eventuale e differito, nonche', come subito vedremo, alla diretta incidenza di tale giudizio nella sfera della liberta' personale del condannato. Si osservi, invero, che nel presente scrutinio di costituzionalita' - riguardante, ai sensi degli articoli 47, comma 12, O.P. e 94, comma 6, T.U. Stup., l'esito di un affidamento cd. terapeutico in comunita' per tossicodipendenti - valgono, in aggravamento del tasso di incostituzionalita' della normativa denunziata, le considerazioni ulteriori, che suffragano la particolare gravita' dell'esclusione «coatta» delle garanzie processuali della partecipazione personale ab initio del soggetto interessato e delle parti processuali al giudizio e della pienezza del contraddittorio ex art. 111 della Costituzione, in ordine: 1) al rilievo dirimente che tale giudizio verte «in materia de libertate», giacche' il suo esito positivo ha una efficacia simil-riabilitativa, estinguendo la pena principale e ogni altro effetto penale, mentre il suo esito negativo determina il ripristino in toto o in parte della pena detentiva, con ordinanza, ancorche' opponibile, immediatamente esecutiva e in quanto tale idonea a produrre immediati effetti carceratori, con ripercussioni traumatiche nella sfera giuridica e personale del condannato (si pensi al caso di un affidamento ab externo con l'impatto del primus status detentionis); 2) alla manifesta irragionevolezza ex art. 3 della Costituzione di una disciplina processuale «differenziata» rispetto ad altre fattispecie in cui partecipazione personale e contraddittorio sono garantiti ab initio, come nelle ipotesi di revoca in itinere dell'affidamento in prova, anche nei casi particolari, assimilabili nell'identita' di ratio e di sostanziale contenuto giudiziale, ovvero, con paradossale inversione delle esigenze di garanzia, nei casi di eventuale declaratoria di estinzione ex art. 93 T.U. Stup. a seguito di sospensione dell'esecuzione della pena per tossicodipendenti, provvedimento avente carattere meramente ricognitivo; 3) alla speciale condizione del soggetto tossicodipendente e alla peculiare complessita' della relativa valutazione personologica e terapeutica e della conseguente prognosi rieducativa e specialpreventiva, che involgono un giudizio finale altamente discrezionale ed esigono un rito che si avvalga di tutti gli apporti cognitivi in modo da nutrire tale discrezionalita' nell'immediatezza, oralita' e concentrazione di un pieno contraddittorio processuale. Infine, si osservi come tale giudizio finale ex articoli 47, comma 12, O.P., e 94, comma 6, T.U. Stup. ha assunto tassi di discrezionalita' e complessita' ancora maggiori, a seguito della giurisprudenza costituzionale che prevede, nei casi di revoca della misura, pacificamente estensibile in via analogica ai casi di esito negativo della prova, di dover tener conto, ai fini della determinazione della pena residua espianda, del carico afflittivo delle prescrizioni imposte e della gravita' oggettiva e soggettiva dei comportamenti dell'affidato ed a seguito della novella del 2018 dell'art. 51-ter O.P., senz'altro estensibile con analogia in bonam partem, che ha introdotto, in luogo del ripristino della pena carceraria, l'opzione discrezionale della sostituzione con altra misura alternativa alla detenzione.