P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  n.
87/53; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli  667,  comma  4°,  e  678,
comma  1-bis,  in  relazione  al  presente  giudizio  di  valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari,  per
contrasto con gli articoli 3, 27, 111 e 117 della  Costituzione,  nei
sensi di cui in motivazione. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  la
sospensione del giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata all'interessato, al pubblico ministero  ed  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del  Senato
e della Camera dei deputati. 
        Cosi' deciso in Messina, 18 dicembre 2019 
 
                      Il Presidente: Mazzamuto 
 
 
                            Il magistrato di sorveglianza: Occhipinti