P.Q.M. 
 
    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, 
    Visti gli articoli 136 Cost., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  in  relazione
all'art.  3  Cost.  la  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 168-bis, comma IV del codice penale  nella  parte  in  cui,
disponendo che la sospensione del procedimento con messa  alla  prova
dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta, non prevede
che l'imputato ne possa usufruire per  reati  connessi  ex  art.  12,
comma 1, lettera b) del codice di procedura penale ad  altri  oggetto
di procedimenti gia' definiti. 
    Sospende il presente giudizio e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata, a cura
della cancelleria, al Presidente  del  Senato,  al  Presidente  della
Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
        Bologna, 16 giugno 2021 
 
                         Il Giudice: Truppa