P.Q.M. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Visti gli articoli 136 Cost., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, comma IV del codice penale nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta, non prevede che l'imputato ne possa usufruire per reati connessi ex art. 12, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale ad altri oggetto di procedimenti gia' definiti. Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bologna, 16 giugno 2021 Il Giudice: Truppa